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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18628/2023 del 03/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società aveva impugnato numerosi avvisi di accertamento emessi dal Comune per l'imposta sulla pubblicità relativa all'anno 2002, concernenti l'installazione di mezzi pubblicitari ritenuti non autorizzati. La contribuente contestava la legittimità degli accertamenti per carenza di motivazione, duplicazione dell'imposta e erronea quantificazione delle somme, sostenendo l'applicazione degli artt. 7 e 12 del d.lgs. n. 507 del 1993. La CTR aveva rigettato l'appello del Comune, ritenendo applicabile la tassazione frazionata perché, dalle dichiarazioni presentate, gli impianti erano stati utilizzati per meno di tre mesi, e aveva escluso dalla base imponibile la cornice degli impianti. Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 8 e 12 del d.lgs. n. 507 del 1993, sostenendo che per la pubblicità mediante affissione diretta l'imposta non poteva essere frazionata in base all'effettivo utilizzo e che il presupposto è la disponibilità del mezzo, non la concreta esposizione del messaggio; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 7 e 12 del medesimo decreto, sostenendo che la cornice andava inclusa nella superficie imponibile, salvo prova che svolgesse solo funzione di sostegno. La società intimata non si è costituita.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo e respinto il secondo. Ha ritenuto errata la decisione di merito nella parte in cui aveva fondato la debenza dell'imposta sull'effettivo utilizzo degli impianti per periodi inferiori a tre mesi, poiché il presupposto impositivo dell'imposta comunale sulla pubblicità è la mera disponibilità del mezzo pubblicitario e non l'effettiva diffusione dei messaggi. Ha invece ritenuto infondata la censura sulla cornice, affermando che l'imposta va commisurata alla superficie utilizzabile per i messaggi e che l'eventuale inclusione della cornice dipende da un accertamento di fatto sull'effettivo uso pubblicitario della stessa, non dedotto con un vizio motivazionale idoneo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per il Lazio, in diversa composizione, per la determinazione dell'esatto importo dovuto secondo i principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge nei due motivi di ricorso

  • art. 7 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    l'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica che circoscrive il mezzo pubblicitario; rileva la superficie utilizzabile per i messaggi, non automaticamente ogni parte strutturale dell'impianto

  • art. 8 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    "prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati"

    la dichiarazione serve a portare a conoscenza dell'ente gli elementi rilevanti del rapporto d'imposta; in caso di omissione operano presunzioni legali di decorrenza della pubblicità, ritenute assolute e non superabili con prova contraria

  • art. 12 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    per la pubblicità ordinaria l'imposta è dovuta in base all'anno solare; per le fattispecie di pubblicità a durata non superiore a tre mesi si applica la tariffa mensile; per l'affissione diretta l'imposta si applica sulla superficie complessiva degli impianti secondo i commi 1 e 2 come modificati dalla L. n. 388 del 2000

  • art. 145, comma 56, L. 388/2000

    ha introdotto una modifica rilevante ai fini dell'applicabilità della disciplina dell'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 alla fattispecie dell'affissione diretta

  • art. 9, comma 1, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    è richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi del pagamento sulla base dell'anno solare per le ipotesi di cui all'art. 12, commi 1 e 3

Massime di principio

  • Nel regime dell'imposta comunale sulla pubblicità, il presupposto del tributo è la disponibilità del mezzo pubblicitario e non l'effettiva, concreta utilizzazione del mezzo per la diffusione del messaggio.
  • Le dichiarazioni del contribuente in materia pubblicitaria hanno funzione costitutiva e collaborativa rispetto al rapporto tributario; in caso di omessa dichiarazione, la legge prevede presunzioni legali di decorrenza dell'imposta.
  • Per la pubblicità effettuata mediante affissione diretta, la determinazione dell'imposta va fatta secondo la disciplina dell'art. 12, ma senza trasformare l'effettivo periodo di uso del mezzo nel criterio decisivo del presupposto impositivo.
  • Ai fini della base imponibile dell'imposta sulla pubblicità, conta la superficie effettivamente utilizzabile per i messaggi; le parti meramente strutturali dell'impianto sono escluse solo se accertato in fatto che non siano destinate, neppure potenzialmente, alla diffusione pubblicitaria.
  • La contestazione sulla inclusione di componenti dell'impianto nella superficie tassabile richiede, se si vuole sovvertire l'accertamento di merito, uno specifico vizio sul piano fattuale o motivazionale, non essendo sufficiente la sola deduzione di una violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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