Ordinanza n. 425/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) n. 02743/2023, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sezione II, che aveva escluso la responsabilità risarcitoria del Comune per la sospensione illegittima dell'attività
Esito
La controversia
La ditta appellante ha impugnato la sentenza di primo grado contestando, in particolare, l'esclusione della responsabilità dell'Amministrazione comunale per i danni derivanti dalla sospensione dell'attività. Il precedente giudicato del Consiglio di Giustizia Amministrativa aveva accertato che il provvedimento di sospensione era viziato da incompetenza, carenza di potere, difetto di motivazione e grave travisamento dei presupposti di fatto, poiché il superamento dei limiti di rumorosità era stato meramente presunto e forse neppure sussistente. L'appellante ha inoltre prodotto documentazione a sostegno del danno emergente, costituito dai costi del personale mantenuto in servizio durante i periodi di sospensione, del lucro cessante derivante dal calo del fatturato nel 2013 e della perdita di chance connessa a commesse non eseguite. I periodi di sospensione indicati sono dal 15 ottobre 2012 all'11 dicembre 2012 e dal 29 aprile 2013 al 15 novembre 2013.
La decisione
Il CGARS ha ritenuto l'appello fondato quanto all'an debeatur, reputando difficilmente sostenibile l'errore scusabile affermato dal primo giudice. La pluralità dei vizi accertati nel precedente giudizio, soprattutto il grave travisamento dei presupposti di fatto, è stata ritenuta indicativa della colpa dell'Amministrazione per negligenza e imperizia nell'esercizio della funzione pubblica. Il Collegio ha inoltre ritenuto sufficientemente allegata e sorretta da un consistente principio di prova documentale l'esistenza dei danni dedotti, ma ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio per la quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale, ritenendo necessarie complesse valutazioni tecnico-contabili. Al CTU è stato affidato il compito di verificare i costi del personale e la ragionevolezza del mantenimento dei rapporti di lavoro alla luce dell'art. 1227 c.c., determinare il lucro cessante sulla base dell'andamento storico del fatturato depurato dai fattori esogeni, stimare il margine di utile relativo alle commesse non eseguite e calcolare rivalutazione monetaria e interessi legali. Le spese della consulenza sono state poste provvisoriamente a carico dell'appellante, con acconto di 3.000 euro. Il giudizio è stato rinviato all'esito del deposito della relazione peritale; non è stata ancora definita la domanda risarcitoria nel quantum.
Norme richiamate
Il CTU deve valutare la congruità dei costi del personale e la ragionevolezza della scelta di mantenerlo in servizio, considerando gli oneri e i costi alternativi evitabili o contenibili.
indici ISTAT e interessi legali
Devono essere calcolati sulla somma eventualmente liquidata a titolo di danno, dalla data del fatto illecito fino al deposito della relazione peritale, secondo criteri da specificare nella consulenza.
Massime di principio
- La pluralità di vizi, formali e sostanziali, di un provvedimento amministrativo illegittimo, soprattutto quando comprenda il grave travisamento dei presupposti di fatto e la carenza di potere, può escludere l'errore scusabile e integrare la colpa dell'amministrazione per negligenza e imperizia nell'esercizio della funzione pubblica.
- Quando l'esistenza del danno risarcibile sia sufficientemente allegata e sorretta da un consistente principio di prova documentale, ma la sua quantificazione richieda valutazioni tecnico-contabili complesse, il giudice amministrativo può disporre una consulenza tecnica d'ufficio limitata al quantum debeatur.
- Nella quantificazione del danno derivante dalla sospensione illegittima di un'attività, i costi del personale sostenuti durante la sospensione devono essere verificati anche alla luce dell'art. 1227 c.c., valutando la congruità dei costi e la ragionevolezza economica del mantenimento dei rapporti di lavoro rispetto alle alternative concretamente praticabili.
- Il lucro cessante derivante dalla sospensione illegittima di un'attività deve essere stimato sulla base dell'andamento storico del fatturato e dell'utile netto presumibilmente perduto, depurando il dato dai fattori esogeni non pertinenti e verificando il nesso diretto e immediato con l'illecito amministrativo.
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