Sentenza del 05/10/2016 n. 19905 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la determinazione del valore di un terreno ai fini Invim, con riferimento al 31 dicembre 1992. La CTR, in sede di rinvio, aveva ritenuto che a quella data il terreno fosse classificato dal piano regolatore in zona agricola E-tipo C e che il valore determinato automaticamente ai sensi dell’art. 52, comma 4, del D.P.R. n. 131/1986 fosse inferiore a quello dichiarato dai contribuenti. L’Agenzia ha proposto tre motivi: omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo all’insufficiente motivazione della decisione della CTP e all’incertezza circa il valore rilevante; vizio di motivazione per aver attribuito rilievo a un certificato urbanistico del 1993 e trascurato documenti relativi a una variante del 1994 che avrebbe destinato il terreno alla costruzione di un istituto tecnico agrario; violazione della L. n. 421/1992, sostenendo che dovesse rilevare la natura del terreno alla data della compravendita, successiva al 1992.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti di S.G., notificato oltre il termine annuale e 46 giorni previsto dall’art. 327 c.p.c. applicabile ratione temporis. Poiché le cause erano scindibili e non sussisteva litisconsorzio necessario nella solidarietà tributaria, la sentenza è passata in giudicato nei confronti di S.G. Nei confronti degli altri contribuenti il ricorso è stato rigettato: il primo motivo è infondato perché la CTR si è attenuta al thema decidendum fissato dalla precedente sentenza di cassazione e ha motivato adeguatamente; il secondo è infondato perché la valutazione doveva riguardare la natura del terreno al 31 dicembre 1992 e il riesame delle prove non evidenziava lacune o incoerenze logiche; il terzo è infondato perché il valore Invim andava determinato in base alla natura del terreno alla stessa data, senza rilevanza del mutamento intervenuto prima del successivo rogito. L’Agenzia delle entrate è stata condannata a rifondere le spese: 7.000 euro, oltre accessori di legge, a S.G. e 7.000 euro, oltre accessori, alle altre parti.
Norme richiamate
Art. 327 c.p.c., nel testo vigente ratione temporis
il ricorso per cassazione è stato notificato a S.G., nella qualità di erede di S.L., oltre il termine di un anno e 46 giorni, previsto dall'art. 327 c.p.c. vigente rottone temporis, dal deposito della sentenza della CTR, per il che il ricorso è inammissibile
Il ricorso notificato oltre il termine lungo applicabile è inammissibile. In questo caso tale conseguenza riguarda S.G., destinataria della notificazione tardiva.
La norma è invocata dall’Agenzia per lamentare omessa pronuncia, ma la Corte respinge la censura: la CTR in sede di rinvio ha deciso entro il thema decidendum fissato dalla precedente sentenza di cassazione e ha fornito motivazione adeguata.
Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Le censure per violazione di legge, nullità della sentenza e vizio motivazionale sono sottoposte ai rispettivi limiti di legittimità. In particolare, il dissenso sulla valutazione delle prove non basta a configurare un vizio di motivazione se non sono indicate lacune o incoerenze logiche della decisione.
Art. 52, comma 4, D.P.R. n. 131/1986
il valore ai fini Invim andava determinato in via automatica ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4, ed il valore risultante dalla moltiplicazione della rendita per i coefficienti di legge era inferiore a quello dichiarato dai contribuenti
La CTR ha applicato il criterio automatico di determinazione del valore, ritenendolo pertinente al terreno classificato come agricolo alla data rilevante e reputando il valore così ottenuto inferiore a quello dichiarato.
L. n. 421/1992, art. 4, comma 1, lett. e), e art. 17
il valore del terreno alla data del 31.12.1992 va necessariamente parametrato alla natura dello stesso alla medesima data, di talchè è privo di rilievo il fatto che alla data del rogito, effettuato in epoca successiva, il terreno avesse mutato la sua natura
Ai fini della determinazione del valore Invim riferito al 31 dicembre 1992, conta la natura urbanistica del terreno in quella stessa data; un’eventuale successiva trasformazione o diversa classificazione alla data del rogito non modifica il criterio temporale.
Massime di principio
- Quando una valutazione tributaria è riferita a una data precisa, le caratteristiche rilevanti del bene devono essere accertate con riferimento a quella data; modifiche urbanistiche successive non incidono automaticamente sulla valutazione.
- In cassazione non basta proporre una lettura alternativa dei documenti o contestare il peso attribuito alle prove: occorre indicare lacune, incoerenze o incongruenze logiche tali da rendere non comprensibile il percorso decisionale.
- Nelle controversie con più contribuenti, se le cause sono scindibili e non ricorre litisconsorzio necessario, l’impugnazione tempestiva solo nei confronti di alcuni può comportare il passaggio in giudicato della decisione per le parti non raggiunte dall’impugnazione.
- Il ricorso notificato oltre il termine lungo di impugnazione applicabile è inammissibile nei confronti del destinatario interessato; occorre quindi verificare separatamente tempestività e destinatari della notificazione.
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