Cassazione Penale, Sentenza n. 2100/2024 del 17/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Galli, nella qualità di legale rappresentante di un'officina autorizzata alla custodia di mezzi sequestrati, è stato accusato di concussione per avere minacciato la proprietaria di un'autovettura (Chiari Donatella) di non restituirle il veicolo se non avesse pagato 100 euro asseritamente dovuti per recupero e trasporto, somme in realtà non dovute perché le spese erano a carico dello Stato. In appello la Corte di Brescia ha assolto l'imputato dal reato di tentata concussione (capo F) ma ha confermato la condanna per concussione (capo B). In cassazione Galli ha impugnato la motivazione (contestando incoerenze sulla tipologia di spese richiamate) e la mancata concessione dell'ulteriore circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen.; il Procuratore Generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto adeguata e sufficiente la motivazione dei giudici di merito che hanno spiegato perché, in quanto incaricato di pubblico servizio e conoscitore della disciplina sulla liquidazione delle spese, Galli non poteva pretendere somme dalla persona offesa. Sul punto della attenuante, la Corte ha ricordato il principio secondo cui la circostanza attenuante speciale di cui all'art. 323-bis, riconosciuta per l'esiguità del danno, assorbe la circostanza di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; la sentenza di merito di conferma della condanna per concussione è rimasta efficace.
Norme richiamate
Riguarda la circostanza attenuante della esiguità del danno patrimoniale; nella fattispecie la Corte ha ritenuto che, quando è riconosciuta la circostanza attenuante speciale di cui all'art. 323-bis, l'attenuante generica di cui all'art. 62, n. 4 rimane assorbita
Norma che prevede una circostanza attenuante speciale per delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione in relazione all'esiguità del danno; la Corte ha chiarito che il riconoscimento di questa attenuante assorbe l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4
Massime di principio
- Se chi ricopre funzioni pubbliche o è incaricato di pubblico servizio pretende somme che sono per legge a carico dello Stato, la richiesta (se accompagnata da minacce o costrizione) può integrare il reato di concussione.
- In cassazione non basta contestare in termini generici parti della motivazione della sentenza: il ricorrente deve affrontare nel dettaglio e con argomentazioni specifiche le ragioni indicate dai giudici di merito; semplici distinguo tra tipologie di spese sono insufficienti.
- Quando viene riconosciuta la specifica attenuante prevista per i delitti dei pubblici ufficiali (art. 323-bis), questa assorbe la più generale attenuante per esiguità del danno prevista dall'art. 62, n. 4; non è possibile cumularle entrambe.
- Il ruolo della Corte di cassazione è verificare la completezza, la logicità e la correttezza giuridica della motivazione dei giudici di merito, non riesaminare i fatti o ri-valutare ex novo le prove.
- Chi opera da tempo in un settore regolamentato è ritenuto normalmente a conoscenza delle regole sulla liquidazione delle spese: la mancata dimostrazione, da parte dell'imputato, di un fondamento obiettivo per la richiesta di denaro indebolisce le difese fondate sulla buona fede.
- L'inammissibilità del ricorso comporta generalmente la conferma della decisione impugnata e l'obbligo a carico del ricorrente di rifondere le spese processuali e altri oneri (qui, pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende).
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