Cassazione Penale, Sentenza n. 46982/2024 del 19/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Il fatto contestato riguarda il trasferimento a favore della moglie di due autovetture (valore complessivo circa euro 15.500), la cessione di una quota di proprietà dell'abitazione (valore euro 62.690,13), prelevamenti immediatamente dopo la dichiarazione di fallimento per complessivi euro 2.900,00 e la mancata esibizione/integrità delle scritture contabili. La difesa ha eccepito: assenza di intento di sottrarre garanzie ai creditori e collaborazione documentale; le operazioni sarebbero state compiute in fase di solvibilità; mancanza di prove sui prelevamenti; trasferimento immobiliare con accollo del mutuo; assenza di prova del dolo specifico per la bancarotta documentale; gran parte della documentazione sarebbe stata prodotta e il resto risultava deteriorato/illeggibile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato sull'esistenza degli elementi costitutivi dei reati (trasferimenti patrimoniali, prelevamenti e incompletezza delle scritture), sulla coincidenza temporale con la crisi dell'impresa e su altri elementi indiziari (mutamento regime patrimoniale, discrepanze nelle date di consegna documentale). Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile sotto più profili; i motivi relativi alle attenuanti generiche e alla causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. sono stati respinti (la Corte territoriale, benché non desse un richiamo testuale all'art. 219 L. fall., le ragioni del rigetto risultano dal complesso motivazionale). L'ultimo motivo è stato ritenuto indeducibile per difetto di specificità nella censura. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 219 I. fall.
La Corte richiama il principio secondo cui l'entità del danno nella bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale; la valutazione della Corte territoriale sul danno è ritenuta coerente con tale principio
La Corte ritiene inapplicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto alla fattispecie, alla luce dei limiti edittali delle pene previsti, quindi il requisito normativo non è soddisfatto
Massime di principio
- Il trasferimento di beni a favore di familiari può costituire distrazione anche se vi sia contestuale accollo del mutuo: il trasferimento può privare l'attivo di una garanzia se non vi è adeguata controprestazione.
- La tempistica delle operazioni rispetto all'inizio della crisi aziendale e il mutamento del regime patrimoniale familiare sono indici rilevanti di intenzionalità distrattiva.
- La mancata esibizione completa delle scritture contabili o la loro consegna tardiva/alterata costituiscono un elemento probatorio forte a carico dell'imprenditore fallito e indeboliscono l'affermazione di buona fede o collaborazione.
- La valutazione dell'entità del danno per bancarotta patrimoniale si basa sul valore complessivo dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, non sul rapporto percentuale rispetto al passivo totale.
- Le eccezioni generiche non supportate da riferimenti fattuali precisi e dal confronto con la motivazione di merito sono destinate a essere ritenute inammissibili o infondate in sede di Cassazione.
- Per ottenere il riconoscimento di attenuanti o della non punibilità per tenuità è necessario verificare i limiti normativi edittali e fornire prove concrete sulla scarsa offensività del fatto; somme di modesta entità non garantiscono automaticamente tali esiti.
- In Cassazione un motivo deve indicare chiaramente gli elementi di fatto e di diritto contestati alla motivazione impugnata: censure generiche o non specificate vengono dichiarate indeducibili.
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