Cassazione Penale, Sentenza n. 35858/2025 del 03/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. avverso l'ordinanza della Corte di cassazione del 02/12/2024 che aveva reso definitivo il provvedimento di confisca di quote di immobili e un fabbricato ritenuti riconducibili ad Armando Piscopo e intestati a terzi. I ricorrenti deducono che la Corte di cassazione avrebbe omesso di applicare una preclusione processuale (giudicato cautelare) derivante da due precedenti provvedimenti del Tribunale del riesame di Benevento che avevano annullato il sequestro e disposto la restituzione o comunque respinto richieste di nuovo sequestro, essendo stato documentalmente dimostrato che gli acquisti erano stati effettuati con proventi leciti. Denunciano quindi un errore di fatto nella valutazione della sussistenza dei presupposti per la confisca.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il rimedio di cui all'art. 625-bis c.p.p. sia riservato al "condannato" e non sia proponibile né contro pronunce della Cassazione intervenute "ante iudicatum" (tra cui le misure di prevenzione), né dai terzi intestatari dei beni; inoltre la Corte ha osservato che uno dei provvedimenti richiamati non era allegato e quindi non poteva essere valutato per violazione del principio di autosufficienza, e comunque ha ritenuto non applicabile la preclusione processuale per le differenze di perimetro temporale e di accertamenti patrimoniali rispetto ai provvedimenti del Tribunale del riesame. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del procedimento e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000.
Norme richiamate
la lettera della disposizione riserva in via esclusiva al "condannato"
Il rimedio straordinario per errore di fatto disciplinato dall'art. 625-bis è esperibile esclusivamente dal soggetto condannato; non è quindi accessibile al prevenuto nelle misure di prevenzione né ai terzi intestatari dei beni confiscati.
Richiamato nel provvedimento come rimedio alternativo praticabile dal terzo interessato (incidente di esecuzione) per contestare gli effetti di un provvedimento che abbia inciso sulla sua posizione, laddove il rimedio straordinario non sia ammissibile.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione alla determinazione della condanna alle spese e alla somma per la Cassa delle ammende: la Corte ha escluso l'esistenza di ipotesi di esclusione della colpa nella proposizione del ricorso che giustificassero l'esclusione della sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è esperibile solo dal soggetto condannato; i terzi e i soggetti sottoposti a misure di prevenzione non condannati non sono legittimati a proporlo.
- Le decisioni della Corte di cassazione che intervengono "ante iudicatum" (es. misure di prevenzione) non rientrano nell'ambito di applicazione del ricorso straordinario per errore di fatto.
- Quando si deduce l'esistenza di provvedimenti anteriori che avrebbero creato una preclusione processuale (giudicato cautelare), occorre dimostrare la piena coincidenza dell'oggetto, del perimetro temporale e delle indagini patrimoniali; differenze in tali elementi possono escludere la preclusione.
- È fondamentale allegare ai mezzi di impugnazione i provvedimenti e i documenti necessari (principio di autosufficienza), altrimenti tali atti non possono essere valutati dal giudice.
- I terzi che intendono contestare effetti esecutivi di una confisca, se non legittimati al ricorso straordinario, possono valutare l'attivazione dell'incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 676 c.p.p. o altri rimedi idonei.
- La proposizione di ricorsi inammissibili può comportare condanne alle spese e sanzioni a favore della Cassa delle ammende; occorre valutare la fondatezza giuridica prima di esperire rimedi straordinari.
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