Sentenza del 18/11/2019 n. 6445 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Cartella di pagamento - Notifica a mezzo di servizio postale - Relata - Contestazione - Querela di falso - Necessita.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contestazione riguardava i contenuti della relata di notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo posta, con riferimento all'attività svolta dall'agente postale e all'identità dei destinatari. Tali elementi, risultando attestati nella relata, fanno piena prova fino a querela di falso. Pertanto, non possono essere efficacemente messi in discussione con una semplice contestazione nel processo tributario, ma è necessario proporre querela di falso. È stata inoltre richiamata la possibilità, in appello, di produrre nuovi documenti ai sensi degli artt. 1, comma 2, e 58, comma 2, del D. Lgs. n. 546/1992.
La decisione
La contestazione della notificazione non può essere accolta se basata soltanto su una generica negazione o su una contestazione ordinaria della relata. Per mettere in discussione le attestazioni dell'agente postale relative alle attività compiute e all'identità dei destinatari occorre proporre querela di falso. La decisione richiama inoltre l'ammissibilità della produzione di nuovi documenti in appello nel processo tributario, in ragione della disciplina speciale prevista dal D. Lgs. n. 546/1992. L'esito è quindi favorevole all'ente resistente rispetto alla contestazione della notifica.
Norme richiamate
Art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 546/1992
Rende applicabili, per quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile al processo tributario, nel quadro della disciplina speciale tributaria.
Art. 58, comma 2, D. Lgs. n. 546/1992
Consente in appello la produzione di nuovi documenti nel processo tributario, secondo una disciplina più ampia rispetto a quella ordinaria del processo civile.
Principio della piena prova della relata di notifica
La relata fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni dell'agente postale riguardanti le attività da lui svolte e l'identità dei destinatari. Una semplice contestazione non è sufficiente a superarne l'efficacia probatoria.
Cassazione civile, sentenza n. 2421/2014
Conferma la necessità della querela di falso quando si intendono contestare le attestazioni contenute nella relata di notifica postale relative ai fatti direttamente percepiti o compiuti dall'agente notificatore.
Massime di principio
- Quando si contesta un fatto attestato nella relata di notifica come direttamente compiuto o percepito dall'agente postale, non è sufficiente una contestazione generica: occorre normalmente la querela di falso.
- La querela di falso riguarda le attestazioni della relata, come le modalità della consegna, l'identità del consegnatario o le attività eseguite dall'agente; non sostituisce però le contestazioni relative a vizi giuridici della notifica, che possono essere dedotte con i normali strumenti processuali.
- Prima di contestare una cartella per vizi di notifica è necessario distinguere tra falsità del contenuto della relata e invalidità giuridica della procedura notificatoria, poiché i rimedi possono essere diversi.
- Nel processo tributario d'appello può essere possibile produrre nuovi documenti, inclusi quelli relativi alla notificazione, in virtù della disciplina speciale dell'art. 58, comma 2, del D. Lgs. n. 546/1992.
- La presenza di una relata regolare rafforza la posizione dell'ente notificante, ma non impedisce di contestare eventuali vizi estrinseci o giuridici della notifica con motivi adeguati e tempestivi.
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