Sentenza del 18/11/2019 n. 301 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Notifica a mezzo pec - Formato - Firma - Nullità sanabile - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava la validità della notificazione dell’atto impositivo perché il documento era stato trasmesso in formato PDF, anziché nel formato P7M, e risultava sottoscritto secondo le modalità previste per gli atti della pubblica amministrazione. Secondo la contestazione, il PDF non avrebbe garantito con certezza la provenienza del documento e avrebbe determinato la nullità della notificazione.
La decisione
La contestazione non è stata accolta nel senso di ritenere insanabile la notificazione. Il formato P7M offre certamente maggiori garanzie quanto alla provenienza del documento rispetto al PDF; tuttavia, l’utilizzo della PEC accompagnato dall’attestazione di conformità del funzionario dell’Ente, con firma apposta ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e dell’art. 1, comma 87, della L. 549/1995, integra al più un vizio di notificazione sanabile. La conoscenza effettiva dell’atto da parte della ricorrente ha quindi sanato il vizio ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c.
Norme richiamate
Art. 156, comma 3, c.p.c.
La nullità di un atto processuale non può essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato. Nel caso esaminato, la conoscenza effettiva dell’atto da parte della contribuente ha sanato il vizio della notificazione.
Art. 3 del D.Lgs. 39/1993
Disciplina le modalità di sottoscrizione degli atti prodotti dagli organi della pubblica amministrazione, consentendo l’indicazione del nominativo del funzionario responsabile secondo le modalità previste dalla norma.
Art. 1, comma 87, della L. 549/1995
Rileva ai fini della sottoscrizione e della provenienza degli atti dell’amministrazione finanziaria, consentendo di riferire l’atto al funzionario competente secondo le modalità normative applicabili.
Massime di principio
- La trasmissione via PEC di un atto impositivo in formato PDF, anziché P7M, non determina automaticamente la nullità insanabile della notificazione.
- Il formato P7M offre garanzie più forti sulla provenienza e sull’integrità del documento, ma la sua mancanza può costituire un vizio sanabile quando la PEC e l’attestazione di conformità consentono comunque di ricondurre l’atto all’Ente mittente.
- La sottoscrizione del funzionario secondo le modalità previste per gli atti della pubblica amministrazione può contribuire a dimostrare la riferibilità dell’atto all’Ente.
- La conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario, dimostrata anche dalla proposizione del ricorso o dall’esercizio concreto del diritto di difesa, può sanare la nullità della notificazione ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c.
- Per valutare la validità della notificazione occorre distinguere tra inesistenza dell’atto o della notificazione, che non è normalmente sanabile, e semplice irregolarità o nullità formale, che può essere sanata se l’atto ha raggiunto il proprio scopo.
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