Sentenza del 18/11/2019 n. 626 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava il disconoscimento, ai fini IRES, IVA e IRAP per l'anno d'imposta 2010, di spese di sponsorizzazione per complessivi 15.087 euro oltre sanzioni e interessi. Sosteneva che l'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002 qualificasse automaticamente come spese pubblicitarie, e quindi deducibili, le sponsorizzazioni a favore di società o associazioni sportive dilettantistiche fino a 200.000 euro, senza necessità di ulteriori verifiche di inerenza, congruità o economicità. La Commissione ha riconosciuto l'esistenza di una presunzione legale assoluta entro tale soglia, ma ha precisato che il contribuente deve comunque provare l'effettiva stipulazione del contratto e il concreto sostenimento della spesa.
La decisione
L'appello è stato rigettato e l'avviso di accertamento è stato confermato. Sebbene la presunzione prevista dall'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002 escluda, entro il limite di 200.000 euro, contestazioni fondate sull'inerenza, congruità o antieconomicità della sponsorizzazione, la società non ha dimostrato adeguatamente l'effettività dell'operazione. Il contratto non aveva data certa, non essendo stato registrato, le matrici degli assegni non erano riconducibili con certezza alle fatture e mancava la prova dell'effettivo incasso degli assegni. Le spese processuali del grado sono state compensate per la peculiarità delle questioni trattate.
Norme richiamate
Art. 90, comma 8, legge 27 dicembre 2002, n. 289
Qualifica come spesa pubblicitaria le sponsorizzazioni poste in essere in favore di società o associazioni sportive dilettantistiche fino a un ammontare complessivamente non superiore a 200.000 euro.
La norma stabilisce una presunzione legale assoluta della natura pubblicitaria e dell'inerenza della spesa entro il limite di 200.000 euro. Non sono quindi ammesse contestazioni basate sulla sproporzione rispetto al fatturato o sull'antieconomicità della spesa, ma resta necessario provare l'esistenza dell'operazione, il contratto e il pagamento.
TUIR
Secondo la posizione dell'Agenzia delle Entrate, le spese di sponsorizzazione avrebbero dovuto rispettare i requisiti ordinari di inerenza ed economicità; tale impostazione è stata esclusa dalla Commissione entro il limite previsto dall'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002.
Ordinanze della Corte di Cassazione 21 marzo 2017, n. 7202, e 6 aprile 2017, n. 8981
La presunzione prevista dall'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002 è assoluta sia quanto alla natura di spesa pubblicitaria sia quanto all'inerenza della spesa fino alla soglia di 200.000 euro.
La giurisprudenza riconosce che, entro la soglia normativa, l'Amministrazione non può negare la deducibilità contestando l'antieconomicità o la sproporzione della sponsorizzazione; il contribuente deve tuttavia dimostrare l'effettività e la certezza del costo.
Art. 2697 del codice civile
Pur non essendo espressamente richiamato nel testo, il principio applicato è quello secondo cui chi intende dedurre un costo deve provarne l'esistenza e l'effettivo sostenimento.
Massime di principio
- Le sponsorizzazioni a favore di società o associazioni sportive dilettantistiche, entro il limite di 200.000 euro, beneficiano di una presunzione assoluta di natura pubblicitaria e inerenza; non è quindi normalmente possibile contestarle solo perché sproporzionate rispetto al fatturato o economicamente non convenienti.
- La presunzione non rende automaticamente deducibile una spesa inesistente o non documentata: il contribuente deve provare l'effettiva stipulazione del contratto, le prestazioni promozionali pattuite, l'importo e le modalità di pagamento.
- È opportuno predisporre un contratto scritto, preferibilmente registrato o comunque dotato di data certa, con indicazione dettagliata di obblighi, durata, prestazioni, corrispettivo e modalità di pagamento.
- I pagamenti devono essere tracciabili e collegabili senza ambiguità alle fatture e al contratto; non è sufficiente produrre copie di assegni se manca la prova della loro riferibilità alle fatture o dell'effettivo incasso.
- La documentazione deve consentire di verificare i requisiti di effettività, certezza e determinabilità del costo, anche quando opera la presunzione di inerenza prevista dalla legge.
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