Sentenza del 18/11/2019 n. 2121 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di primo grado, sostenendo che l'avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2005 non fosse direttamente collegato al processo verbale di constatazione notificato il 5 novembre 2010, riguardante invece il periodo d'imposta 2007. Secondo l'Ufficio, l'accertamento per il 2005 sarebbe derivato da un'autonoma istruttoria e da un accesso finalizzato all'acquisizione di estratti conto di clienti della contribuente. P. s.p.a. ha chiesto il rigetto dell'appello, sostenendo la violazione del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la nullità dell'avviso di accertamento relativo al 2005. La Corte ha ritenuto che l'accertamento traesse origine da un accesso presso la sede della contribuente, durante il quale erano stati acquisiti documenti, e che anche un accesso istantaneo o meramente istruttorio imponesse la redazione di un verbale di chiusura delle operazioni e il rispetto del termine di sessanta giorni per consentire al contribuente di presentare osservazioni. L'omessa redazione del verbale non poteva eliminare la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale. L'Agenzia delle Entrate è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 3.030,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
La norma tutela il contraddittorio endoprocedimentale e si applica agli accertamenti conseguenti a controlli, accessi o ispezioni presso i locali del contribuente. Il termine dilatorio opera anche quando l'accesso sia istantaneo e finalizzato esclusivamente all'acquisizione di documenti.
Articoli 39, comma 1, 40 e 42 del d.P.R. n. 600/1973
Sono le disposizioni richiamate dall'Agenzia delle Entrate quale base dell'accertamento del maggior reddito d'impresa e della conseguente maggiore IRES.
Art. 52, comma 6, del d.P.R. n. 633/1972
Impone la redazione di un verbale di chiusura delle operazioni anche nel caso di accessi finalizzati alla sola acquisizione di documenti; tale verbale costituisce il momento dal quale decorre il termine per le osservazioni del contribuente.
Cassazione, Sezioni Unite, 29 luglio 2013, n. 18184
La violazione del termine di sessanta giorni comporta, salvo concrete e comprovate ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'avviso emesso anticipatamente. L'urgenza deve essere effettiva e provata dall'Ufficio, non essendo sufficiente la sua mera indicazione formale.
Cassazione, sez. VI-5, ordinanza 10 aprile 2018, n. 8750
L'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente si applica a qualsiasi atto di accertamento o controllo eseguito con accesso o ispezione nei locali dell'impresa, inclusi gli accessi istantanei per acquisire documentazione.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione finanziaria svolge un accesso presso i locali dell'impresa e acquisisce documenti, anche se l'accesso è breve o meramente istruttorio, deve redigere un verbale di chiusura delle operazioni.
- Dal verbale di chiusura decorre il termine ordinario di sessanta giorni entro il quale il contribuente può presentare osservazioni e richieste; l'avviso di accertamento emesso prima della scadenza è generalmente illegittimo.
- L'applicazione della garanzia non dipende dal fatto che l'accertamento riguardi lo stesso anno d'imposta formalmente indicato nel processo verbale di constatazione: è sufficiente un collegamento sostanziale tra l'accesso, i documenti acquisiti e l'istruttoria conclusa con l'accertamento.
- L'assenza del verbale di chiusura non consente all'Ufficio di aggirare il termine dilatorio; al contrario, può determinare la nullità dell'atto per violazione del contraddittorio procedimentale.
- L'eccezione al termine dei sessanta giorni è ammessa solo in presenza di ragioni di urgenza concrete, specifiche e dimostrate dall'Amministrazione, non per ragioni generiche o meramente organizzative.
- In caso di accesso, il contribuente dovrebbe verificare la data e il contenuto del verbale, la data di notifica dell'accertamento e l'eventuale prova dell'urgenza; questi elementi sono decisivi per contestare la validità dell'atto.
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