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Sentenza

Sentenza del 18/11/2019 n. 1608 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha impugnato la sentenza della CTP di Firenze che aveva accolto il ricorso della società contro un'intimazione di pagamento di euro 50.498,26, relativa a 13 cartelle di pagamento. L'appellante sosteneva che gli estratti di ruolo e le copie delle relate fossero sufficienti a provare il credito e la notificazione delle cartelle, contestando l'obbligo di produrre gli originali. In appello aveva inoltre prodotto gli originali delle relate relative a 6 cartelle. La società ha eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità dell'appello e la carenza di specifici motivi, ribadendo anche la prescrizione di alcuni crediti. Il giudice ha però esaminato preliminarmente la validità della costituzione in giudizio dell'Agenzia, rappresentata da un avvocato del libero foro.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. È stato ritenuto non provato che il difensore del libero foro disponesse dei necessari poteri di rappresentanza e assistenza, poiché non erano stati prodotti né l'atto organizzativo generale con i criteri per il ricorso a professionisti esterni, né la delibera preventiva e motivata relativa al caso concreto, né la documentazione attestante il rispetto degli ulteriori requisiti richiesti. La carenza ha comportato la nullità del mandato difensivo e l'inammissibilità dell'appello, con condanna dell'Agenzia al pagamento di euro 2.500,00 oltre IVA e accessori per le spese del grado.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 8, D.L. n. 193/2016, convertito in L. n. 225/2016

    È autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ... Lo stesso ente può altresì avvalersi ... di avvocati del libero foro.

    L'Agenzia delle Entrate-Riscossione può ricorrere ad avvocati del libero foro, ma tale facoltà è alternativa e residuale rispetto alla costituzione diretta o al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e deve rispettare specifici criteri e condizioni.

  • Art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992

    Le parti diverse dagli enti impositori e dagli agenti della riscossione devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.

    L'Agenzia delle Entrate-Riscossione può stare in giudizio direttamente o tramite la propria struttura territoriale; quando invece sceglie un avvocato del libero foro deve dimostrare la validità del relativo potere di rappresentanza.

  • Art. 43, R.D. n. 1611/1933

    Il ricorso a un avvocato del libero foro da parte dell'ente pubblico richiede una specifica autorizzazione e una motivazione concreta, secondo le condizioni stabilite dalla legge e dagli atti organizzativi dell'ente.

  • Art. 53, D.Lgs. n. 546/1992

    L'appello tributario deve contenere specifici motivi di impugnazione; la resistente ne aveva dedotto la violazione, ma la decisione si è fondata principalmente sulla nullità del mandato difensivo.

  • Art. 58, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992

    La norma consente la produzione di nuovi documenti in appello, facoltà invocata dall'Agenzia per depositare gli originali di alcune relate di notifica; tale produzione non ha tuttavia superato la preliminare carenza relativa alla rappresentanza processuale.

  • Cass. civ. nn. 28741/2018, 28684/2018, 1992/2019 e 18095/2019

    Secondo la giurisprudenza richiamata, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione che si costituisce con un avvocato del libero foro deve indicare e depositare sia l'atto organizzativo generale che stabilisce i criteri per tale scelta, sia una delibera preventiva e motivata che giustifichi il ricorso al professionista nel caso concreto, oltre alla documentazione richiesta dagli atti normativi e organizzativi. In mancanza, il giudice deve rilevare anche d'ufficio il difetto dello ius postulandi.

Massime di principio

  • Quando un ente pubblico si costituisce in giudizio tramite un avvocato esterno invece che tramite la propria struttura o l'Avvocatura dello Stato, non è sufficiente la semplice procura: devono essere dimostrati i presupposti normativi e organizzativi che autorizzano quella scelta.
  • La documentazione relativa ai poteri del difensore deve essere prodotta in giudizio dall'ente; il giudice può verificare e rilevare d'ufficio la carenza di rappresentanza processuale.
  • La mancata prova dello ius postulandi può determinare l'invalidità del mandato difensivo e l'inammissibilità dell'atto processuale, senza che sia necessario esaminare il merito della controversia, come la notifica delle cartelle o la prescrizione del credito.
  • La produzione di documenti in appello può essere ammessa nei casi previsti dalla legge, ma non sana necessariamente una preliminare irregolarità nella costituzione o nella rappresentanza processuale.
  • Per contestare efficacemente un appello di un ente della riscossione è utile verificare non solo il merito della pretesa, ma anche la legittimazione del soggetto, la regolarità della costituzione e la documentazione dei poteri del difensore.

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