Sentenza del 18/11/2019 n. 181 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva applicato l'imposta di registro proporzionale dell'1% su una scrittura privata contenente il riconoscimento di un debito, emersa nella documentazione allegata a un decreto ingiuntivo, richiedendo complessivamente 3.166,44 euro, comprese sanzioni e interessi. La contribuente sosteneva che la ricognizione di debito, essendo una dichiarazione priva di effetti novativi e non costitutiva di una nuova obbligazione, dovesse essere tassata in misura fissa. Deduceva inoltre l'illegittimità di sanzioni e interessi, poiché la scrittura privata non autenticata, formata per corrispondenza, era soggetta a registrazione solo in caso d'uso, nonché l'applicabilità del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello della contribuente e riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che la ricognizione di debito non avesse natura novativa né costituisse un atto patrimoniale autonomo, ma fosse una dichiarazione di scienza riferita a rapporti contrattuali preesistenti, con funzione meramente ricognitiva. La rateizzazione contenuta nella proposta non è stata considerata l'atto oggetto di tassazione. L'avviso di liquidazione è stato quindi annullato parzialmente e l'imposta è stata rideterminata in misura fissa, con esclusione della tassazione proporzionale. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
La ricognizione di debito produce l'inversione dell'onere della prova, senza costituire una nuova obbligazione.
La ricognizione di debito è stata qualificata come dichiarazione di scienza relativa a un rapporto preesistente e non come negozio novativo o fonte autonoma di obbligazioni.
Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in altri scritti o contratti verbali non registrati [...] l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate.
La disposizione consente di tassare l'atto enunciato nel decreto ingiuntivo, ma non determina necessariamente l'applicazione dell'imposta proporzionale: la misura dipende dalla natura dell'atto enunciato.
Art. 3 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986
L'aliquota proporzionale dell'1% non è stata ritenuta applicabile alla mera ricognizione di debito, poiché essa non ha contenuto patrimoniale autonomo né effetto novativo.
Art. 1 della Tariffa, Parte II, allegata al D.P.R. 131/1986
Una scrittura privata non autenticata formata per corrispondenza è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.
Si ha caso d'uso quando un atto si deposita [...] presso le cancellerie giudiziarie [...] per essere acquisito agli atti.
L'utilizzo della scrittura nel procedimento monitorio rende l'atto soggetto a tassazione, ma la tassazione deve avvenire secondo la corretta natura dell'atto e non comporta automaticamente sanzioni per omessa registrazione in termine fisso.
Art. 40 D.P.R. 131/1986 e Nota 2 all'art. 8, lett. b), della Tariffa, Parte I
Qualora il debito derivi da operazioni soggette a IVA, anche se esenti, opera il principio di alternatività IVA-imposta di registro, che preclude l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale.
Cassazione civile, sezione tributaria, 11 gennaio 2018, n. 481
La ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. va qualificata come mera dichiarazione di scienza [...] non essendo un atto avente a oggetto contenuto patrimoniale, è di per sé da sottoporre a imposta di registro in misura fissa e non proporzionale.
La sentenza richiama il principio secondo cui la ricognizione di debito, in quanto conferma un rapporto preesistente senza crearne uno nuovo, sconta l'imposta di registro in misura fissa.
Massime di principio
- La mera ricognizione di debito, fondata su rapporti contrattuali preesistenti e priva di effetto novativo, deve normalmente essere considerata una dichiarazione di scienza e non un atto patrimoniale autonomo.
- Quando la ricognizione di debito è contenuta in una scrittura privata non autenticata formata per corrispondenza, la registrazione può essere dovuta solo in caso d'uso, ad esempio quando la scrittura viene prodotta in un procedimento giudiziario.
- L'assoggettamento a registrazione per enunciazione non implica necessariamente l'applicazione dell'imposta proporzionale: la misura dell'imposta deve essere determinata in base alla natura effettiva dell'atto enunciato.
- La semplice proposta di rateizzazione, se non costituisce l'atto effettivamente tassato o non è perfezionata come accordo contrattuale autonomo, non può essere automaticamente trattata come un contratto patrimoniale soggetto a imposta proporzionale.
- Le sanzioni per omessa registrazione in termine fisso e i relativi interessi non sono automaticamente dovuti quando l'atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.
- Se il debito riconosciuto deriva da operazioni rientranti nel campo IVA, anche in regime di esenzione, deve essere valutato il principio di alternatività IVA-imposta di registro prima di applicare una tassazione proporzionale.
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