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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17325/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Due avvocati, incaricati nel maggio 2014 di assistere un soggetto in una causa di divisione di cespiti immobiliari promossa dal fratello, agirono ex art. 702-bis c.p.c. chiedendo la condanna del cliente al pagamento di euro 16.575 oltre interessi a titolo di compensi per attività giudiziale e stragiudiziale. La lite si era poi definita con accordo transattivo formalizzato con rogito del 17 ottobre 2016. Il convenuto contestò la debenza dei compensi e propose domanda riconvenzionale di risarcimento danni per asserita negligenza professionale. Il Tribunale, applicando l’art. 4, comma 6, del d.m. 55/2014, liquidò un importo complessivo inferiore a quello richiesto, ritenendo che per la transazione spettasse un incremento pari al 25% del compenso riferibile alla fase decisoria. Gli avvocati ricorsero per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 6, d.m. 55/2014: sostenevano che la norma imponesse di riconoscere, in caso di conciliazione/transazione, il compenso previsto per la fase decisionale, aumentato fino a un quarto, e non già una somma pari al solo 25% di tale compenso. Il resistente eccepì anche l’inammissibilità del ricorso per asserita confusione con l’ordinanza resa sull’errore materiale e per difetto di chiarezza dell’impugnazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari di inammissibilità: dal ricorso emergeva chiaramente che l’impugnazione era rivolta contro l’ordinanza decisoria del 25 maggio 2018 e la censura era sufficientemente chiara. Nel merito, ha accolto il ricorso, affermando che l’art. 4, comma 6, del d.m. 55/2014, nel testo applicabile ratione temporis, va interpretato nel senso che, quando il giudizio si conclude con transazione o conciliazione giudiziale, al difensore spetta un compenso ulteriore rispetto a quello già maturato per le attività precedenti, pari al compenso altrimenti liquidabile per la fase decisionale, aumentato di regola fino a un quarto. È quindi errata l’interpretazione che riduce tale incremento a una frazione del compenso della fase decisionale. La Corte ha cassato l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bologna in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    È stato il rito utilizzato per introdurre la domanda di pagamento dei compensi professionali.

  • art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011

    È stato indicato come rito applicato dal Tribunale nel procedimento relativo alla liquidazione dei compensi forensi.

  • art. 287 c.p.c.

    Richiamato nel contesto dell’istanza di correzione di errore materiale proposta dopo l’ordinanza decisoria.

  • art. 360 c.p.c.

    È il paradigma del vizio dedotto nel ricorso per cassazione, incentrato su violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 4, comma 6, d.m. n. 55 del 2014

    "Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione del compenso è di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale, fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta"

    La Corte interpreta la disposizione nel senso che il compenso per conciliazione/transazione coincide con quello previsto per la fase decisionale, aumentato fino a un quarto, fermo il compenso già maturato per le attività precedenti; non si tratta di un semplice 25% della fase decisionale.

  • art. 4, comma 6, d.m. n. 55 del 2014

    La successiva modifica del 2022 è richiamata solo come conferma della lettura del testo originario, non come fonte applicabile al caso.

  • art. 2 d.m. n. 147 del 2022

    Citato per evidenziare che il testo vigente dal 23 ottobre 2022 ha reso più esplicito il criterio già desumibile dal testo previgente.

Massime di principio

  • Quando una controversia si conclude con conciliazione giudiziale o transazione, il compenso dell’avvocato va determinato sommando a quanto già maturato per le attività precedenti il compenso riferibile alla fase decisionale, aumentato di regola fino a un quarto.
  • L’espressione normativa che prevede un "aumento fino a un quarto" va riferita al compenso della fase decisionale come base di calcolo, e non a una mera percentuale di tale importo liquidata in via autonoma.
  • L’interpretazione delle norme sui parametri forensi deve valorizzare la funzione premiale e deflattiva dell’accordo transattivo: una lettura che riduca il compenso del difensore a una frazione dell’importo della fase decisionale frustra tale finalità.
  • La modifica successiva di una disposizione regolamentare può chiarire in modo espresso un significato già desumibile dal testo previgente; la novità testuale non esclude che l’interpretazione corretta fosse già ricavabile dalla versione anteriore.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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