Cassazione Penale, Ordinanza n. 13064/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. Sosteneva, in sostanza, che la decisione di merito non avesse adeguatamente considerato gli elementi favorevoli alla concessione del beneficio. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che la Corte territoriale aveva motivato il diniego con argomenti congrui e immuni da vizi logici: la gravità dei fatti, desunta dai quantitativi di droga detenuti e dal numero significativo di dosi ricavabili, oltre ai precedenti penali dell'imputato. La Corte ha ribadito che, nel negare le attenuanti generiche, il giudice non deve esaminare analiticamente tutti gli elementi dedotti dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi per la valutazione negativa della personalità dell'imputato.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate sulla base di una motivazione sintetica ma congrua, fondata su elementi decisivi come la gravità del fatto e i precedenti penali.
Ai fini della concessione o del diniego delle attenuanti generiche, il giudice può valorizzare gli elementi ritenuti decisivi tra quelli indicati dall'art. 133 c.p., senza dover affrontare singolarmente tutte le circostanze favorevoli o sfavorevoli emerse dagli atti.
Massime di principio
- Nel giudizio sulle circostanze attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a confutare puntualmente ogni elemento favorevole dedotto dalla difesa o emergente dagli atti, purché indichi gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p.
- La gravità del fatto e i precedenti penali dell'imputato possono costituire, anche da soli, una base motivazionale sufficiente per escludere la concessione delle attenuanti generiche, se idonei a connotare negativamente la personalità dell'imputato.
- In sede di legittimità, la censura contro il diniego delle attenuanti generiche è inammissibile quando si risolve in una contestazione meramente assertiva della motivazione di merito, senza evidenziare reali vizi logici o giuridici.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12850/2025 del 03/04/2025
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12863/2025 del 03/04/2025
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12864/2025 del 03/04/2025
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12865/2025 del 03/04/2025
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12867/2025 del 03/04/2025
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12868/2025 del 03/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →