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Ordinanza

Ordinanza n. 1618/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202602880

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sezione Terza, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro gli atti della procedura di abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale 13/B4

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata ASN)

Prevale il privato

La controversia

La parte appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare nel giudizio concernente la procedura per l'abilitazione scientifica nazionale relativa al settore concorsuale 13/B4. Dal testo non emergono i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti della procedura, né gli specifici profili contestati alla valutazione della Commissione ASN. Il TAR aveva ritenuto necessaria un'analisi approfondita delle questioni, incompatibile con la sommarietà della fase cautelare, senza tuttavia fissare l'udienza di merito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare nei limiti funzionali all'applicazione dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Non ha definito nel merito le questioni relative alla procedura ASN e non ha disposto una misura cautelare sostanziale sugli atti impugnati. Ha ritenuto che, se il giudice di primo grado ravvisa la necessità di approfondimenti incompatibili con la cognizione sommaria cautelare, debba fissare nell'ordinanza l'udienza di merito, quale sede naturale per l'esame approfondito. Ha quindi ordinato alla Segreteria di trasmettere l'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, quando la causa richiede un esame incompatibile con la sommarietà della fase cautelare, di accogliere l'appello cautelare ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito da parte del giudice di primo grado.

Massime di principio

  • Quando il giudice cautelare ritiene necessaria un'analisi approfondita delle questioni, incompatibile con la cognizione sommaria propria della fase cautelare, non può limitarsi a respingere la domanda cautelare per tale ragione, ma deve fissare nell'ordinanza l'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
  • L'appello cautelare può essere accolto esclusivamente ai fini della sollecita decisione del merito, senza che ciò comporti necessariamente la sospensione o altra misura provvisoria sugli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e abilitazione universitariaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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