Cassazione Civile, Ordinanza n. 04062/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Un soggetto ha chiesto la correzione di un asserito errore materiale contenuto in una precedente ordinanza della Corte di cassazione, sostenendo che vi fosse stata una erronea percezione della mancanza agli atti della dichiarazione di esonero dalla condanna alle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c. L'ente previdenziale ha resistito con controricorso. La questione sostanziale sottostante riguardava un giudizio avente ad oggetto l'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13, in relazione al quale il ricorrente pretendeva l'applicazione del regime di esenzione dalle spese processuali. La Corte ha però rilevato che tale regime opera solo per i giudizi promossi per conseguire prestazioni previdenziali o assistenziali quando il diritto alla prestazione è oggetto diretto della domanda, e non quando ne rappresenta una conseguenza indiretta di un diverso accertamento. Poiché nel caso di specie la domanda riguardava il beneficio contributivo in sé, autonomo rispetto alla prestazione pensionistica, l'istanza è stata rigettata.
La decisione
La Corte ha rigettato l'istanza di correzione dell'errore materiale. Ha ritenuto che l'art. 152 disp. att. c.p.c. non fosse applicabile al giudizio in questione, poiché la controversia non aveva ad oggetto diretto una prestazione previdenziale o assistenziale, ma il riconoscimento del beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, diritto autonomo e distinto rispetto al trattamento pensionistico. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese, in considerazione della natura non impugnatoria del procedimento.
Norme richiamate
esonero dalla condanna alle spese del giudizio
Il regime di esenzione dalle spese è norma eccezionale e di stretta interpretazione; si applica solo ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali quando il diritto alla prestazione costituisce l'oggetto diretto della domanda, non quando sia solo un effetto indiretto di un diverso accertamento.
proposta ritualmente comunicata alle parti
Richiamato come base procedurale per la proposta in camera di consiglio nel procedimento.
rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto
Il beneficio contributivo per esposizione all'amianto è trattato come diritto autonomo, ancorato a presupposti propri e distinti da quelli del diritto alla pensione.
Massime di principio
- L'esenzione dalle spese processuali prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c. ha natura di diritto singolare e non può essere estesa oltre i casi espressamente previsti.
- Per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. non basta che la causa sia collegata in via indiretta a una futura o eventuale prestazione previdenziale: il diritto alla prestazione deve costituire l'oggetto diretto della domanda giudiziale.
- La rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto costituisce un beneficio autonomo rispetto alla prestazione pensionistica, operante sulla contribuzione e fondato su presupposti propri; pertanto non coincide con la domanda di trattamento previdenziale ai fini dell'esenzione dalle spese.
Come è indicizzato
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