Cassazione Civile, Ordinanza n. 07517/2023 del 15/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola rituale ai sensi dell'art. 390 c.p.c., e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha precisato che, nel giudizio di legittimità, la rinuncia produce effetti senza necessità di accettazione delle altre parti, trattandosi di atto unilaterale recettizio. Poiché i resistenti non avevano proposto controricorso, la Corte ha escluso ogni statuizione sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La parte ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza della Corte d'appello di Roma relativa a una controversia in materia di personale scolastico e inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) dei diplomati magistrali. Nel corso del giudizio di legittimità, però, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto ritualmente in data 20 febbraio 2023. I resistenti non hanno depositato controricorso, limitandosi a chiedere la partecipazione all'udienza. La questione affrontata dalla Corte riguarda esclusivamente l'efficacia processuale della rinuncia al ricorso per cassazione e le sue conseguenze estintive, non il merito della controversia scolastica.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione deve essere fatta con atto sottoscritto dalla parte e dal difensore, oppure dal solo difensore munito di mandato speciale; una volta ritualmente proposta, produce l'estinzione del processo senza necessità di accettazione delle altre parti.
La Corte ne richiama il diverso regime rispetto alla rinuncia nel giudizio di cassazione, precisando che in cassazione non è richiesta l'accettazione delle controparti.
Le controparti avevano presentato solo istanza di partecipazione all'udienza di discussione, senza controricorso.
artt. 375, comma 2, c.p.c. e 380 bis.1 c.p.c.
Hanno costituito la base del rito camerale di trattazione del ricorso.
La notifica o comunicazione della rinuncia alle controparti è funzionale all'eventuale adesione e alla disciplina delle spese, non alla produzione dell'effetto estintivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se effettuata con le forme prescritte dall'art. 390 c.p.c., è un atto unilaterale recettizio che determina l'estinzione del processo senza necessità di accettazione della controparte.
- La rituale rinuncia al ricorso fa venir meno l'interesse a coltivare l'impugnazione e comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
- Gli adempimenti di comunicazione o notificazione della rinuncia alle controparti rilevano principalmente ai fini dell'eventuale adesione e della regolazione delle spese, non ai fini della validità dell'effetto estintivo.
- In assenza di controricorso delle controparti, il giudice di legittimità può dichiarare l'estinzione del giudizio senza provvedere sulle spese.
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