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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24967/2024 del 17/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società di credito)

La controversia

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il debitore ha introdotto, tra le varie difese, una domanda volta a far dichiarare nullo e/o inefficace il contratto di fideiussione prestato a garanzia del credito azionato, deducendo che alcune clausole della garanzia riproducevano uno schema ABI ritenuto anticoncorrenziale e, quindi, nullo per contrasto con la disciplina antitrust. Il Tribunale ha qualificato tale deduzione come domanda di nullità, ritenendo che, ai sensi dell'art. 33, comma 2, l. n. 287/1990 e dell'art. 3, lett. c), d.lgs. n. 168/2003, la controversia spettasse alla sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Roma e non al giudice dell'opposizione. Con il regolamento di competenza il ricorrente ha censurato tale qualificazione, sostenendo che si trattasse di una mera eccezione di nullità e non di una domanda autonoma, con conseguente insussistenza della competenza funzionale del tribunale delle imprese.

La decisione

La Corte ha rigettato il regolamento di competenza. Ha accertato, esaminando l'atto di opposizione, che la nullità della fideiussione era stata dedotta in via di azione e non soltanto in via di eccezione, perché nelle conclusioni era stata formulata una domanda di declaratoria di nullità e/o inefficacia del contratto e di conseguente inesigibilità del credito verso il fideiussore. Da ciò ha tratto la conseguenza che la controversia rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, competente per le azioni di nullità connesse alla violazione della normativa antitrust, anche UE. Ha quindi dichiarato la competenza del Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa, disponendo la rimessione delle parti dinanzi a tale ufficio. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché gli intimati non hanno svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 33, comma 2, L. n. 287/1990

    le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168

    attribuisce alla sezione specializzata in materia di impresa la competenza sulle azioni di nullità fondate sulla violazione della disciplina antitrust, comprese quelle relative a fideiussioni a valle di intese anticoncorrenziali quando la nullità sia fatta valere in via di azione

  • art. 3, lett. c), d.lgs. n. 168/2003

    viene richiamato per individuare la competenza funzionale del tribunale delle imprese nelle controversie antitrust e societarie indicate dalla norma

  • art. 4, comma 1-ter, d.lgs. n. 168/2003

    indica la competenza territoriale del Tribunale delle imprese di Roma nel caso concreto

  • art. 295 c.p.c.

    la coordinazione tra giudizio sull'opposizione e giudizio rimesso alla sezione specializzata va regolata, se ne ricorrono i presupposti, secondo la sospensione necessaria

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la domanda con cui l'opponente chiede la declaratoria di nullità o inefficacia della fideiussione per contrasto con una intesa anticoncorrenziale integra una domanda autonoma di accertamento e non una mera eccezione, se emerge dalle conclusioni dell'atto introduttivo.
  • Quando la nullità della fideiussione per violazione della disciplina antitrust è fatta valere in via di azione, la controversia rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa ai sensi dell'art. 33, comma 2, L. n. 287/1990.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, se l'opponente introduce una domanda rientrante nella competenza della sezione specializzata, il giudice dell'opposizione deve separare le cause e rimettere alla sezione specializzata la sola domanda antitrust, mantenendo la competenza sulla fase monitoria.
  • La qualificazione della deduzione come eccezione o domanda va desunta dal contenuto sostanziale dell'atto introduttivo e dalle conclusioni, non dalla sola formula adottata dalla parte.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaFideiussione
RamiProcesso civileBancario e finanziarioCommerciale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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