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Ordinanza

Ordinanza n. 114/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento dell'ordinanza n. 12 del 22.5.2019, a firma dell'Arch. Marta De Carolis, Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Casalvieri, notificata il 27 maggio 2019, con la quale sono stati ordinati la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi in relazione ad una serie di opere analiticamente descritte;

Giustizia amministrativa201900539

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a una serie di opere edilizie

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale che disponeva la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi. L'ordinanza in esame non decide i motivi di legittimità dedotti contro l'atto edilizio, poiché il Collegio ha rilevato una causa di interruzione del processo derivante dal decesso, nel corso del giudizio, dell'unico difensore del Comune costituito.

La decisione

Il TAR ha dato atto dell'interruzione del processo ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a., in relazione agli artt. 299 e seguenti c.p.c. Il Collegio ha ritenuto che il decesso dell'unico difensore di una parte determini l'automatica interruzione del processo, ipso iure e indipendentemente dalla dichiarazione dell'evento o dalla sua comunicazione alle altre parti. Il provvedimento di interruzione ha natura meramente dichiarativa e non integrativa della fattispecie. L'interruzione preclude ogni ulteriore attività processuale e comporta la nullità degli atti successivi e dell'eventuale sentenza pronunciata dopo il verificarsi dell'evento. La decorrenza dell'interruzione è stata fissata dalla comunicazione della presente ordinanza. Non è stata adottata alcuna decisione sul merito dell'impugnazione dell'ordinanza di demolizione.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    Il testo richiama la disposizione quale base per dare atto dell'interruzione del processo.

    La disposizione consente di applicare al processo amministrativo le norme sull'interruzione previste dal codice di procedura civile.

  • artt. 299 e seguenti c.p.c.

    Il testo li richiama come disciplina applicabile all'interruzione del processo.

    Il decesso dell'unico difensore di una parte costituita determina l'interruzione automatica del processo, indipendentemente dalla dichiarazione o comunicazione dell'evento.

Massime di principio

  • Il decesso, nel corso del giudizio, dell'unico difensore di una parte costituita determina l'automatica interruzione del processo ipso iure, senza necessità di una dichiarazione in giudizio dell'evento o della sua comunicazione alla controparte.
  • Il provvedimento giudiziale che dichiara l'interruzione del processo ha natura meramente dichiarativa e non costitutiva o integrativa della fattispecie interruttiva.
  • Dal verificarsi della causa di interruzione è preclusa ogni ulteriore attività processuale; gli atti successivi e l'eventuale sentenza pronunciata dopo tale momento sono nulli.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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