Ordinanza n. 3490/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Fiumicino n. 46 del 10.3.2026 che ordina ai ricorrenti, in qualità di destinatari del permesso di costruire n. 72/2024, di provvedere a propria cura e spese, al ripristino dello stato legittimo, anche mediante demolizione parziale, al fine di conformare l’immobile al permesso di costruire n. 72/2024 rilasciato in data 30.12.2024 e di ogni altro atto presupposto, connesso e o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza dirigenziale comunale che ingiunge il ripristino dello stato legittimo, anche mediante demolizione parziale, per conformare l’immobile al permesso di costruire rilasciato ai sensi dell’art. 38 d.P.R. 380/2001
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari immobiliari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, proprietari di alcune unità abitative in uno stabile edificato sulla base di un precedente permesso di costruire successivamente annullato in sede giurisdizionale, hanno impugnato l’ordinanza comunale che imponeva il ripristino dello stato legittimo, anche attraverso la rimozione integrale, per tutta l’altezza, di tre pilastri in cemento armato e il taglio di alcune travi. Hanno dedotto, sulla base di una perizia tecnica, che gli interventi prescritti sarebbero incompatibili con la normativa tecnica sulle costruzioni, esporrebbero l’edificio a criticità strutturali e a rischi per la pubblica incolumità e richiederebbero modifiche invasive anche delle parti legittimamente costruite. La controversia cautelare ha inoltre coinvolto la questione della sostituibilità della demolizione con la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001, in caso di impossibilità di eseguire la demolizione senza pregiudizio per la parte conforme.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza impugnata, senza anticipare il giudizio sulla fondatezza nel merito. Ha ritenuto che le questioni tecniche prospettate richiedessero un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria cautelare. Ha rilevato, secondo l’orientamento richiamato, che la verifica dell’impossibilità di eseguire la demolizione senza pregiudicare la parte conforme, ai fini dell’eventuale sostituzione della sanzione demolitoria con quella pecuniaria ex art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001, deve essere svolta nella fase esecutiva e su istanza degli interessati, non necessariamente prima dell’ordine di demolizione. Nondimeno, nel bilanciamento cautelare, ha attribuito prevalenza all’interesse dei ricorrenti alla salvaguardia della pubblica incolumità, considerata la particolare pregnanza del periculum emergente dalla perizia tecnica. Ha fissato l’udienza pubblica per il merito e compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha esaminato e accolto l’istanza di sospensione.
art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001
La sostituzione della sanzione demolitoria con una sanzione pecuniaria, quando la demolizione non possa essere eseguita senza pregiudizio per la parte conforme, è valutata nella fase esecutiva dell’ordine di demolizione e su istanza degli interessati, secondo l’orientamento richiamato dal TAR.
art. 38 d.P.R. 380/2001
È la disposizione in base alla quale il Comune ha rilasciato «ora per allora» il permesso di costruire richiamato nell’ordinanza di ripristino.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando l’esecuzione di un ordine di ripristino edilizio comporta interventi strutturali complessi e sono prospettati, con adeguato supporto tecnico, rischi per la pubblica incolumità, il giudice può sospendere l’efficacia dell’ordine in ragione della prevalenza del periculum, anche riservando ogni valutazione sulla fondatezza del ricorso al giudizio di merito.
- La verifica dell’impossibilità di eseguire la demolizione senza pregiudizio per la parte conforme, ai fini della sostituzione della sanzione demolitoria con quella pecuniaria prevista dall’art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001, non deve necessariamente precedere l’ordine di demolizione, ma può essere compiuta nella fase esecutiva su apposita istanza dell’interessato.
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