Ordinanza n. 3492/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento previa adozione delle opportune misure cautelari, - del “Permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'art. 28-bis del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. - Testo Unico Edilizia” n. 8/2026 rilasciato dal Comune di Tivoli in data 12.3.2026 - prot. n. 0022199 del 12.3.2026, fascicolo edilizio n. 11PDC ANNO 2025, in favore della MD S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., “per i seguenti lavori: costruzione di una media struttura di vendita che sarà avviata in località Barco - Tivoli Terme - S.S. Tiburtina, Km 23,700”; - della determinazione dirigenziale del Settore VII - Servizio programmazione economico finanziaria, patrimonio ed attività produttive n. 866 del 18.03.2026 del Comune di Tivoli, con la quale è stata dichiarata conclusa positivamente con prescrizioni e condizioni, la Conferenza di servizi decisoria, ex art. 14, comma 2, legge 241/1990 - Forma semplificata e modalità asincrona ed è stata autorizzata, ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 160/2010, la società MD s.p.A. alla costruzione di una media struttura di vendita e all'esercizio dell’attività commerciale in Tivoli Terme, località Barco, S.S. 5 Tiburtina, Km 23,700 in conformità al progetto definitivo legittimato dal permesso di costruire convenzionato n. 8 del 12.03.2026 di cui al fascicolo edilizio 11PDC/2025; - di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e, comunque, collegati a quelli sopra indicati, anche allo stato non conosciuti, compresi i “pareri” (tra cui il parere in materia urbanistico edilizia, prot. n. 0074286 del 23.9.2025, reso dal Settore VI - Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Tivoli in sede di Conferenza di Servizi) e le “relazioni” richiamati/e nel predetto “Permesso di costruire convenzionato”, tra cui la relazione interna del Settore VI - Sez. S.U.E. del Comune di Tivoli prot. int. n. 51879 del 30.6.2025, la relazione conclusiva redatta dall'Ufficio del S.U.E. del Comune di Tivoli del 25.2.2026 e la deliberazione della Giunta comunale del Comune di Tivoli n. 177/2025 avente ad oggetto “Accertamento delle condizioni per l'utilizzo del Permesso di costruire convenzionato (…) per la costruzione di una media struttura di vendita, localizzata in Tivoli Terme località Barco, S.S. Tiburtina, Km 23,700 (…)”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Permesso di costruire convenzionato per la realizzazione di una media struttura di vendita e determinazione conclusiva positiva della conferenza di servizi per la costruzione e l'esercizio dell'attività commerciale
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietarie e società acquirente)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato il permesso di costruire convenzionato rilasciato dal Comune di Tivoli alla società controinteressata per la realizzazione di una media struttura di vendita su un'area confinante con quella di proprietà della ricorrente. Tra le doglianze cautelari sono state dedotte l'insussistenza dei presupposti per il ricorso al permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'art. 28-bis del d.P.R. 380/2001, anche perché il comparto D1 sarebbe in stato di abbandono e privo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché l'interclusione totale o temporanea dell'area della ricorrente Mariotti. In particolare, è stato sostenuto che il previsto passaggio attraverso il parcheggio della struttura non garantirebbe stabilità e funzionalità dell'accesso né consentirebbe il transito dei mezzi necessari all'attività commerciale, mentre l'accesso ai lotti edificabili dovrebbe avvenire tramite viabilità pubblica.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che le questioni prospettate, riguardanti sia la sussistenza dei presupposti del permesso di costruire convenzionato sia l'effettivo stato di urbanizzazione dell'area e le caratteristiche della viabilità di accesso alla proprietà confinante, richiedessero un approfondimento incompatibile con la sommarietà della fase cautelare. Ha quindi accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissando l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 22 dicembre 2026. Per economia processuale ha inoltre disposto incombenti istruttori a carico delle ricorrenti, del Comune e della società controinteressata, imponendo loro di depositare entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza chiarimenti documentati e dettagliati sull'effettivo stato di urbanizzazione dell'area e sulle caratteristiche della viabilità prevista per l'accesso alla proprietà della ricorrente. Ogni statuizione sulle spese è stata rinviata al definitivo.
Norme richiamate
art. 28-bis d.P.R. 380/2001
Permesso di costruire convenzionato
La legittimità del ricorso all'istituto costituisce una delle questioni controverse, con particolare riferimento allo stato di urbanizzazione dell'area; il TAR non ha tuttavia definito nel merito tale questione nella fase cautelare.
art. 14, comma 2, l. 241/1990
Conferenza di servizi decisoria, ex art. 14, comma 2, legge 241/1990 - Forma semplificata e modalità asincrona
Richiamato quale fondamento della conferenza di servizi conclusasi positivamente con prescrizioni e condizioni; la relativa legittimità è oggetto di impugnazione unitamente al titolo edilizio.
art. 7 d.P.R. 160/2010
è stata autorizzata, ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 160/2010, la società MD s.p.a. alla costruzione di una media struttura di vendita e all'esercizio dell’attività commerciale
Richiamato quale base normativa dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'attività commerciale.
art. 55 c.p.a.
accoglie la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, in presenza di questioni che richiedono approfondimento incompatibile con la sommarietà cautelare, di fissare sollecitamente l'udienza di merito; il TAR lo ha applicato disponendo anche incombenti istruttori.
Massime di principio
- Quando la domanda cautelare contro un titolo edilizio pone questioni fattuali rilevanti e non adeguatamente definibili nella cognizione sommaria, il giudice può accoglierla ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. fissando sollecitamente l'udienza pubblica di merito, senza anticipare la decisione sulla fondatezza delle censure.
- Nelle controversie sulla legittimità del permesso di costruire convenzionato, l'effettivo stato delle opere di urbanizzazione dell'area costituisce un profilo istruttorio rilevante ai fini della verifica dei presupposti dell'istituto e può giustificare l'acquisizione di chiarimenti documentati dalle parti.
- Quando è contestata l'accessibilità di un'area confinante interessata da un intervento edilizio o commerciale, il giudice può disporre istruttoria sulle caratteristiche concrete della viabilità prevista, verificandone stabilità, funzionalità e idoneità al transito necessario.
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