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Ordinanza

Ordinanza n. 3493/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento, previa concessione di misure cautelari monocratiche e collegiali, - del decreto del Ministro della cultura del 23 febbraio 2026 (doc. 1) recante “Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi”, G.U.R.I. serie generale n. 67 del 21 marzo 2026, e relativo allegato; del modello di dichiarazione esenzioni e relative istruzioni pubblicate sul sito SIAE e di Fondazione Copia Privata Italia; - dello schema di decreto, di tutti gli atti, provvedimenti, note, pareri e verbali del Comitato Consultivo Permanente per il diritto d’autore (“CCPDA”) e della Commissione speciale incaricata di svolgere gli approfondimenti, ivi inclusi: decreto del Presidente del CCPDA del 19 luglio 2024, con cui è stata costituita la Commissione speciale e relativa nota di trasmissione prot. n. 9714-P del 22 luglio 2024 al Ministero, verbale attestante gli esiti dell'adunanza generale del CCPDA del 13 marzo 2025, parere conclusivo del CCPDA sulla proposta di revisione del d.m. del 30 giugno 2020, schema di revisione del decreto, nota del 6 maggio 2025, prot. n. 6120-P con cui è stata sottoposta la proposta di revisione del CCPDA al Dipartimento per le attività culturali, nota del 6 maggio 2025 con cui il Presidente del CCPDA ha comunicato al Ministro l’approvazione della proposta di revisione del d.m., nota del Dipartimento per le attività culturali del 7 maggio 2025, prot. n. 2504, con cui è stata trasmessa la proposta di revisione del CCPDA agli uffici ministeriali, nulla osta allo svolgimento della consultazione pubblica, nota per lo svolgimento della consultazione pubblica scritta, nota del 9 luglio 2025, prot. n. 9123-P di indizione della consultazione scritta; - nonché, per quanto occorra, del decreto del Ministro della cultura del 30 settembre 2024, rep. 302, recante “Esenzioni e rimborsi concernenti il versamento del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi”, e di ogni altro atto e provvedimento connesso, conseguente e/o presupposto anche non noto, in quanto lesivo degli interessi della ricorrente;

Giustizia amministrativa202605904

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Ministro della cultura del 23 febbraio 2026 sulla determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, limitatamente all'assoggettamento delle memorie in cloud al compenso per copia privata, nonché atti presupposti e connessi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa obbligata)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa ha impugnato il decreto ministeriale del 23 febbraio 2026, il relativo allegato tecnico, il modello di dichiarazione delle esenzioni e le istruzioni pubblicate da SIAE e Fondazione Copia Privata Italia, oltre agli atti del procedimento istruttorio e consultivo svolto dal Comitato Consultivo Permanente per il diritto d'autore e, per quanto occorra, il decreto ministeriale del 30 settembre 2024 sulle esenzioni e rimborsi. Il ricorso deduce molteplici questioni, non analiticamente esaminate nell'ordinanza, aventi elevato livello di tecnicismo e complessità. La domanda cautelare è stata fondata essenzialmente sul periculum in mora, rappresentando l'imminente scadenza degli obblighi di pagamento del compenso per il primo, secondo e terzo trimestre del 2026 e le difficoltà di adeguamento tecnico-informatico e contrattuale necessarie per adempiere immediatamente.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei limiti indicati in motivazione, senza anticipare la valutazione sulle molteplici questioni di legittimità dedotte, che saranno approfondite nella fase di merito. È stata sospesa parzialmente l'efficacia del decreto impugnato, limitatamente alle previsioni risultanti dal combinato disposto degli artt. 1, commi 2 e 3, e 2, comma 1, lett. q), dell'allegato tecnico, nella parte in cui assoggettano le memorie o lo spazio di memorizzazione in cloud al compenso per copia privata previsto dall'art. 71-septies l. 633/1941. Il giudice ha ritenuto prevalente il periculum in mora, considerando il decorso della scadenza del 15 giugno 2026 e l'approssimarsi delle successive scadenze del 15 settembre e 15 dicembre 2026. Ha quindi disposto il congelamento di tali scadenze fino alla definizione del ricorso, bilanciando gli interessi contrapposti. La trattazione di merito è stata fissata per il 17 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la novità e complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali nel processo amministrativo.

  • art. 71-septies l. 633/1941

    compenso per copia privata

    La disposizione costituisce la base normativa del compenso per copia privata applicato, dal decreto impugnato, anche alle memorie o agli spazi di memorizzazione in cloud; la legittimità di tale estensione è stata rinviata alla fase di merito.

Massime di principio

  • In presenza di una controversia caratterizzata da questioni tecniche e giuridiche complesse, il giudice cautelare può accogliere la domanda sulla base del periculum in mora, rinviando alla fase di merito l'approfondimento delle questioni di legittimità dedotte.
  • Quando l'imminente scadenza di obblighi pecuniari derivanti da un provvedimento amministrativo può imporre al destinatario rilevanti adeguamenti tecnici, informatici e contrattuali, il giudice cautelare può sospendere parzialmente l'efficacia dell'atto e congelare le scadenze di pagamento nelle more del giudizio.
  • La tutela cautelare può essere limitata alle sole previsioni del provvedimento amministrativo direttamente collegate al pregiudizio dedotto, senza estendersi alle parti dell'atto non necessarie a evitare il danno imminente.
  • Nel bilanciamento cautelare degli interessi, la prossimità delle scadenze di pagamento e le difficoltà organizzative di immediata attuazione degli obblighi possono giustificare la sospensione parziale dell'atto, anche senza una definitiva valutazione della fondatezza dei motivi di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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