Ordinanza n. 3489/2026 - Roma, Sezione 2Q
per la disapplicazione e/o l’annullamento, previa concessione di misure cautelari, nonché ove necessario previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea ex art. 267 TFUE, del decreto del MiC del 23.2.2026 recante “Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi”, comprensivo del relativo Allegato tecnico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale n. 67 del 21.3.2026, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale anche non espressamente menzionato o ignoto alla ricorrente tra cui, per quanto necessario: - tutte le istruzioni operative e la modulistica pubblicate nelle apposite sezioni dei siti internet www.siae.it, www.copiaprivataitalia.it e www.cultura.gov.it in attuazione del decreto impugnato; - il parere del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore espresso nell’adunanza generale del 13.3.2025, la nota del 6.5.2025, prot. n. 6120-P con cui il suddetto parere è stato sottoposto all'attenzione del Dipartimento per le attività culturali, e la nota del 7.5.2025, prot. n. 2504 di quest’ultimo Dipartimento con cui il medesimo parere è stato inoltrato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro; - il decreto del MiC del 30.9.2024 rep. 302, recante “Esenzioni e rimborsi concernenti il versamento del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi" nella misura in cui è applicabile alla “memoria in cloud o spazio di memorizzazione in cloud”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Ministero della cultura del 23 febbraio 2026 sulla determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, nella parte applicabile alle memorie o agli spazi di memorizzazione in cloud, nonché atti presupposti e consequenziali
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto la disapplicazione e/o l’annullamento del decreto ministeriale del 23 febbraio 2026, previa tutela cautelare ed eventualmente previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’art. 267 TFUE. Sono stati impugnati anche l’allegato tecnico, le istruzioni operative e la modulistica attuativa pubblicate sui siti istituzionali e di SIAE e Fondazione Copia Privata Italia, il parere del Comitato consultivo permanente per il diritto d’autore e le relative note istruttorie, nonché il decreto del 30 settembre 2024 in materia di esenzioni e rimborsi, nella misura in cui applicabile alla memoria o allo spazio di memorizzazione in cloud. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i molteplici motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a rilevare il loro elevato tecnicismo e la loro complessità. La domanda cautelare è stata fondata soprattutto sul periculum in mora, in relazione agli obblighi di pagamento del compenso per copia privata e alle difficoltà di immediato adeguamento tecnico-informatico e contrattuale.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei limiti indicati in motivazione, senza anticipare il giudizio sulle molteplici questioni di legittimità dedotte, riservandone l’approfondimento alla fase di merito. Ha sospeso parzialmente l’efficacia del provvedimento impugnato, limitatamente alle previsioni degli artt. 1, commi 2 e 3, e 2, comma 1, lett. q), dell’allegato tecnico al decreto, nella parte in cui assoggettano le memorie o gli spazi di memorizzazione in cloud al compenso per copia privata previsto dall’art. 71-septies della legge n. 633/1941. La misura cautelare consiste nel congelamento delle scadenze di pagamento relative agli importi dovuti per il primo, secondo e terzo trimestre del 2026, in considerazione dell’avvenuta scadenza del termine del 15 giugno 2026 e dell’approssimarsi dei termini del 15 settembre e 15 dicembre 2026. Il bilanciamento degli interessi ha valorizzato il rischio di pregiudizio derivante dall’immediata applicazione degli obblighi e la necessità di adeguamenti tecnici, informatici e contrattuali. La trattazione di merito è stata fissata al 17 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la novità e complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per accogliere l’istanza cautelare.
art. 267 TFUE
Richiamato quale fondamento dell’eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, non deciso con l’ordinanza.
art. 71-septies legge n. 633/1941
Individuato quale base normativa del compenso per copia privata applicato, dal decreto impugnato, anche alle memorie o agli spazi di memorizzazione in cloud; l’ordinanza ne sospende cautelarmente l’applicazione per tale fattispecie nei limiti indicati.
artt. 1, commi 2 e 3, e 2, comma 1, lett. q), dell’Allegato tecnico al decreto del Ministero della cultura del 23 febbraio 2026
Le disposizioni sono state sospese limitatamente alla parte in cui assoggettano le memorie o gli spazi di memorizzazione in cloud al compenso per copia privata.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando le questioni dedotte presentano elevato tecnicismo e complessità, il giudice può riservarne l’approfondimento alla fase di merito e fondare provvisoriamente la misura soprattutto sulla sussistenza del periculum in mora.
- La tutela cautelare può essere disposta in modo parziale, limitandosi alle specifiche disposizioni dell’atto impugnato che determinano il pregiudizio dedotto, senza sospendere integralmente il provvedimento.
- La prossimità o l’avvenuta scadenza di termini per l’adempimento di obblighi economici, unitamente alla necessità di adeguamenti tecnici, informatici e contrattuali, può integrare il periculum in mora ai fini della sospensione cautelare degli effetti dell’atto amministrativo.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, il giudice può disporre il congelamento temporaneo delle scadenze di pagamento fino alla definizione del giudizio di merito, quando ciò sia necessario a evitare il pregiudizio derivante dall’immediata applicazione dell’atto e risulti proporzionato rispetto agli interessi contrapposti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 20 giu 2026Ordinanza n. 3490/2026 - Roma, Sezione 2Q
- Ordinanza · 20 giu 2026Ordinanza n. 3491/2026 - Roma, Sezione 2Q
- Ordinanza · 20 giu 2026Ordinanza n. 3492/2026 - Roma, Sezione 2Q
- Ordinanza · 20 giu 2026Ordinanza n. 3493/2026 - Roma, Sezione 2Q
- Ordinanza · 20 giu 2026Ordinanza n. 114/2026 - Latina, Sezione 1
- Ordinanza · 20 giu 2026Ordinanza n. 249/2026 - Bari, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →