Cassazione Civile, Sentenza n. 39240/2021 del 10/12/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
il ricorso denunciava la violazione delle norme sul contraddittorio e sul litisconsorzio necessario nelle esecuzioni promosse contro beni di terzi: la debitrice principale (Autoricambi Torres S.r.l.) non era stata chiamata in causa nei gradi di merito, con la conseguente nullità delle decisioni rese in sua assenza e l'impossibilità di assicurare il pieno contraddittorio rispetto agli effetti dell'azione esecutiva
La decisione
la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale di Sassari, in persona di diverso magistrato, perché riesamini la domanda nel contraddittorio anche con la debitrice principale (Autoricambi Torres S.r.l.), provvedendo altresì sulle spese dell'intero giudizio; è stato altresì precisato che non si applica il contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1‑quater del d.P.R. n. 115/2002
Norme richiamate
individuano le regole dell'espropriazione e implicano che, nelle espropriazioni contro terzi, il debitore principale è parte necessaria e va evocato quando le norme prevedono garanzie a suo favore
prevista la rimessione al primo giudice quando la corte d'appello non ha disposto l'integrazione del contraddittorio; nella fattispecie la mancata integrazione del contraddittorio con il debitore necessario è vizio che richiede rimessione
consente alla Corte di Cassazione di annullare e rinviare la causa al giudice di prime cure quando il vizio di contraddittorio rende viziato l'intero processo
art. 13, comma 1‑quater d.P.R. n. 115/2002
inserito dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
norma sul contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione; la Corte ha ritenuto che non sussistono i presupposti per la sua applicazione nel caso concreto
Cass. ordinanza n. 05256 del 25/02/2021
richiamata per affermare il principio che il debitore diretto è parte necessaria nell'espropriazione promossa contro il terzo e che la sua mancata evocazione rende le sentenze "inutiliter datae", con obbligo di cassazione e rinvio
Cass. n. 10808 del 2020
precisa la peculiare posizione del debitore diretto: non legittimato passivo dell'azione esecutiva ma parte necessaria del procedimento, cui va garantito il contraddittorio quando le norme lo prevedono
Cass. n. 4763 del 2019; Cass. n. 6546 del 2011; Cass. n. 6644/2018; Cass. n. 23315/2020
giurisprudenza richiamata che conferma l'obbligo di cassazione e rinvio quando manca l'evocazione del debitore necessario nelle esecuzioni contro terzi
Massime di principio
- Nelle espropriazioni promosse contro beni di terzi, il debitore principale è parte necessaria del procedimento: se non è evocato, il giudizio è viziato per carenza di contraddittorio
- La mancata partecipazione del debitore necessario nei gradi di merito comporta la nullità delle decisioni rese in sua assenza, che la Cassazione deve rilevare anche d'ufficio e sanzionare con cassazione e rinvio
- I giudici di merito (primo e appello) devono provvedere all'integrazione del contraddittorio o rimettere la causa al primo giudice; l'omissione di tale obbligo travolge l'intero processo
- In casi analoghi, il rimedio corretto è la cassazione con rinvio a diverso giudicante affinché il giudizio prosegua con la partecipazione della parte necessaria e con verifica delle spese in base alla condotta delle parti
- Per evitare inefficacia delle pronunce e conflitti di giudicati, il promotore dell'esecuzione e il terzo opponente devono controllare che tutte le parti necessarie (in particolare il debitore principale) siano state regolarmente chiamate in causa
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