Cassazione Civile, Ordinanza n. 38024/2021 del 02/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (opponente)
La controversia
Un soggetto aveva proposto opposizione contro un'intimazione di pagamento fondata su sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, iscritte a ruolo da più enti pubblici e da varie prefetture. Il Giudice di pace aveva accolto integralmente l'opposizione, annullando l'intimazione e dichiarando la giuridica inesistenza dei provvedimenti sanzionatori sottesi, oltre a condannare in solido alle spese gli enti opposti. La sentenza era stata appellata solo dall'opponente, limitatamente alla liquidazione delle spese, ritenute troppo basse. Il Tribunale, pur dando atto del passaggio in giudicato della decisione sul merito per mancanza di appello incidentale, ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per preteso difetto di integrità del contraddittorio, ritenendo che alcune prefetture non fossero state convenute correttamente, e ha rimesso la causa al primo giudice. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 7 R.D. 1611/1933, 101, 102 e 156 c.p.c., sostenendo che, essendo il merito ormai coperto da giudicato interno e trattandosi in appello solo delle spese, non vi fosse spazio per dichiarare la nullità del giudizio di primo grado né per disporre la rimessione al primo giudice.
La decisione
La Corte ha ritenuto logicamente incompatibile la decisione del Tribunale: da un lato, il giudice d'appello aveva riconosciuto il giudicato interno sul merito dell'opposizione; dall'altro, aveva dichiarato la nullità del primo grado per difetto di contraddittorio proprio sul medesimo merito. La Cassazione ha osservato che, una volta formato il giudicato interno sulla domanda principale, il giudice di secondo grado non poteva più riesaminare la questione dell'integrità del contraddittorio riferita al merito, né poteva rimettere la causa al primo giudice per svolgere un nuovo giudizio sul merito ormai irretrattabile. L'unico oggetto residuo dell'appello era il capo sulle spese, e rispetto a tale capo i soli soggetti legittimati passivi erano gli enti effettivamente condannati al pagamento delle spese in primo grado, cioè quelli che avevano assunto la qualità di parti processuali nel giudizio concluso. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione e rinviato al Tribunale di Roma, in diversa composizione, perché decida sull'impugnazione relativa alla liquidazione delle spese e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 7 R.D. 1611/1933
richiamato dal ricorrente come norma violata, ma la Corte non svolge un'interpretazione autonoma della disposizione; il rilievo decisivo riguarda il rapporto tra giudicato interno e integrazione del contraddittorio
richiamato nel motivo di ricorso in combinazione con gli artt. 102 e 156 c.p.c.; la Corte valorizza il tema del contraddittorio solo nei limiti in cui non può essere riesaminato il merito coperto da giudicato interno
la Corte esclude che, una volta formato il giudicato interno sul merito, il difetto di integrità del contraddittorio possa essere rilevato per rimettere in discussione quel merito
richiamato nel motivo; la Corte non ne fa applicazione diretta, perché accoglie il ricorso per la contraddizione logica della sentenza d'appello
la Corte ritiene che la rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c. non sia praticabile quando sul merito della controversia si sia già formato giudicato interno
richiamato nella parte processuale relativa alla memoria depositata dal ricorrente
richiamato per la trattazione camerale
richiamato per la trattazione camerale
indica il vizio denunciato in cassazione: violazione e falsa applicazione di legge
Massime di principio
- Quando sul merito della controversia si è formato giudicato interno per mancata impugnazione del relativo capo, il giudice di secondo grado non può riesaminare quel merito nemmeno per verificare l'integrità del contraddittorio.
- La declaratoria di nullità della sentenza di primo grado e la rimessione al primo giudice sono incompatibili con il giudicato interno sul merito, perché la rinnovazione del giudizio avrebbe ad oggetto una decisione ormai non più modificabile.
- Se l'appello riguarda esclusivamente il capo sulle spese, i soggetti legittimati passivi dell'impugnazione sono solo le parti che siano state effettivamente condannate alle spese nel primo grado e che abbiano assunto la qualità di parti processuali in quella fase.
- La corretta individuazione delle parti necessarie va valutata in relazione all'effettivo oggetto residuo del giudizio di impugnazione: non è consentito riaprire il merito definitivamente coperto da giudicato per decidere solo sulle spese.
- Il giudice d'appello deve pronunciare sul merito dell'impugnazione residua e non può arrestarsi con una rimessione al primo giudice quando ciò sarebbe logicamente inutile rispetto all'oggetto ormai limitato del processo.
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