Cassazione Civile, Ordinanza n. 35762/2023 del 21/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionisti)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da uno degli avvocati per il pagamento di compensi relativi all’assistenza prestata in due procedimenti promossi dalla società cliente contro un terzo. La società ha opposto il decreto sostenendo, tra l’altro, che uno dei professionisti non avesse titolo a pretendere il compenso perché privo di procura ad litem. Nei successivi gradi di merito è stata discussa la natura del rapporto tra i due avvocati, entrambi appartenenti allo stesso studio associato, e se la parcella presentata da uno di essi potesse valere anche per l’altro o se ciascuno avesse diritto a un autonomo compenso. I ricorrenti hanno proposto quattro motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi sulla costituzione in giudizio di uno dei due avvocati, fondati su una memoria di controparte e su un fax della società cliente; 2) violazione della disciplina tariffaria e omesso esame della fattura, sostenendo che la presentazione di una sola fattura, non differenziata per le singole prestazioni, implicasse la richiesta di un unico compenso; 3) violazione delle norme sulla liquidazione degli onorari e omesso esame di fatti decisivi, censurando il mancato riconoscimento del compenso per l’attività difensiva svolta e per l’assistenza in CTU, anche alla luce di ulteriori atti e provvedimenti giudiziari che avrebbero provato le prestazioni rese; 4) violazione della disciplina sulle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, ha accolto il terzo motivo nei limiti di cui in motivazione e ha dichiarato assorbito il quarto. La sentenza d’appello è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione ha ritenuto che il secondo motivo non colpisse efficacemente la ratio decidendi della sentenza impugnata e che il terzo motivo fosse fondato perché la Corte territoriale aveva omesso di valorizzare elementi probatori già in atti, in particolare gli atti di costituzione della società e i provvedimenti giudiziali relativi alle cause in cui il professionista aveva operato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è configurabile solo se viene omesso l’esame di un fatto storico decisivo, oggetto di discussione tra le parti, e non anche il mero mancato esame di singoli elementi istruttori.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Chi deduce il vizio di omesso esame deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento e il modo in cui è stato discusso e la sua decisività.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il ricorso deve rispettare gli oneri di deposito e indicazione degli atti e documenti su cui si fonda la censura.
art. 7 d.m. n. 147/1994
È richiamato dai ricorrenti a sostegno della pretesa di un unico compenso, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per mancata aggressione della ratio della decisione di merito.
artt. 1, 2, 4 e 6 d.m. n. 127/2004
Sono invocati per contestare la liquidazione degli onorari e dei diritti professionali.
È richiamato in relazione alla condanna alle spese; la censura è rimasta assorbita.
art. 6 L. 13 giugno 1942, n. 794
È citato nel richiamo giurisprudenziale secondo cui, quando più avvocati sono incaricati della difesa, ciascuno ha diritto all’onorario in base all’opera effettivamente prestata.
Sono richiamati per l’intervento del professionista nel giudizio di opposizione.
Massime di principio
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere fondato sul solo mancato apprezzamento di singoli elementi istruttori, ma richiede l’omissione di un fatto storico decisivo, specificamente allegato e discusso.
- Il ricorrente per cassazione che deduce l’omesso esame di un fatto deve rispettare in modo rigoroso gli oneri di specificità e di localizzazione degli atti e documenti rilevanti.
- La censura per violazione di legge è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.
- In materia di compensi professionali, il diritto all’onorario va ancorato all’effettiva attività svolta e alla prova delle prestazioni rese, che può essere desunta anche da atti processuali e provvedimenti giudiziali.
- La presentazione di una parcella o di una fattura non è di per sé sufficiente a provare integralmente l’attività difensiva pretesa se mancano ulteriori riscontri documentali idonei.
- L’associazione professionale, di per sé, non può essere presunta come fonte automatica di un’unica titolarità del credito o di una solidarietà tra professionisti, dovendo risultare provata nei suoi presupposti rilevanti.
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