Cassazione Civile, Ordinanza n. 20368/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore addetto alla conduzione di autobus con capienza superiore a nove posti, qualificata come attività usurante ai sensi del d.lgs. n. 67/2011, per ottenere i benefici previdenziali connessi ai lavori faticosi e usuranti a decorrere dal 2014. La Corte d'appello aveva riformato il primo grado riconoscendo il diritto, ritenendo che il requisito contributivo minimo di 364 settimane nei dieci anni anteriori al 2014 fosse integrato anche per un rapporto part-time verticale ciclico, sulla base dell'estratto conto INPS e della riproporzione delle settimane contributive sull'intero anno di riferimento. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge, sostenendo che, nei rapporti a tempo parziale verticale, ai fini del riconoscimento del beneficio pensionistico per lavori usuranti, l'anzianità contributiva dovrebbe essere computata solo con riguardo ai periodi di effettivo svolgimento dell'attività lavorativa, non potendo riproporzionarsi sull'intero anno i contributi relativi ai soli periodi lavorati. La Corte di cassazione ha ritenuto che la censura riproponeva una questione già risolta dalla giurisprudenza di legittimità, richiamando in particolare Cass. n. 18826/2021, e ha osservato che l'ulteriore dubbio sulla qualificazione del lavoratore come addetto a lavorazioni usuranti attiene a un profilo di merito non scrutinabile in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva riconosciuto al lavoratore il diritto ai benefici previdenziali per lavori usuranti dal 2014. Ha ritenuto corretta l'interpretazione secondo cui, nel lavoro part-time verticale ciclico, l'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici può essere riproporzionata sull'intero anno di riferimento, in coerenza con il principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo pieno e a tempo parziale e con la disciplina richiamata, anche di fonte comunitaria. Non sono state regolate le spese per mancata attività difensiva dell'intimato. È stato inoltre disposto l'obbligo per l'INPS del versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
d.lgs. n. 67/2011, art. 1, comma 2, lett. d)
Individua tra le attività usuranti la conduzione di autobus con capienza superiore a nove posti; nel caso concreto tale qualificazione era incontestata in fatto in appello.
d.lgs. n. 67/2011, art. 1, comma 3
Richiamato dalla Corte come base della tutela previdenziale per i lavori usuranti, la cui interpretazione è stata letta in continuità con la giurisprudenza di legittimità.
La Corte richiama la disciplina sul calcolo dei contributi nel lavoro part-time, affermando che l'ammontare dei contributi così determinato deve poi essere riproporzionato sull'intero anno cui si riferiscono.
d.l. n. 726/1984, art. 5, comma 11
L'anzianità contributiva inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale va calcolata proporzionalmente all'orario effettivamente svolto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento dell'obbligo di versare, in caso di rigetto del ricorso, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento dei benefici pensionistici per lavori usuranti, nel lavoro a tempo parziale verticale ciclico l'anzianità contributiva utile non va limitata ai soli periodi di effettiva prestazione, ma può essere riproporzionata sull'intero anno di riferimento, secondo la disciplina applicabile e il principio di parità di trattamento rispetto al lavoro a tempo pieno.
- La tesi secondo cui, nel part-time verticale, la contribuzione utile ai fini previdenziali sarebbe computabile soltanto con riferimento ai periodi di lavoro effettivo non è condivisibile quando conduca a un trattamento deteriore rispetto al lavoratore a tempo pieno e contrasti con l'assetto normativo e giurisprudenziale richiamato.
- Le questioni relative alla concreta qualificazione del lavoratore come addetto a mansioni usuranti, se controverse in fatto, non possono essere riesaminate in sede di legittimità quando la Corte d'appello abbia già accertato la sussistenza del requisito sulla base delle risultanze documentali.
- In tema di lavoro usurante e part-time, il criterio di calcolo dei contributi deve essere coordinato con la finalità protettiva della disciplina previdenziale, evitando discriminazioni indirette tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale.
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