Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33181/2022 del 10/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente pubblico e società)

La controversia

La controversia origina da una decisione del Commissario per la liquidazione degli usi civici che, pronunciando su un ricorso introdotto da un terzo, ha dichiarato che determinati fondi costituivano proprietà collettiva dei naturali del Comune di San Felice Circeo. I soccombenti in tale giudizio hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza commissariale. La Regione Lazio ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, e anche Telecom Italia S.p.A. ha resistito con controricorso. Il motivo decisivo esaminato dalla Corte riguarda l'ammissibilità del mezzo di impugnazione: secondo la Corte, contro le sentenze del Commissario per la liquidazione degli usi civici in materia di esistenza, natura ed estensione dei diritti di uso civico il rimedio esperibile è esclusivamente il reclamo alla Corte d'appello di Roma, sezione speciale usi civici, mentre non è proponibile il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, applicando il principio per cui le sentenze commissariali in materia di usi civici non sono direttamente impugnabili con ricorso straordinario per cassazione, ma solo con reclamo alla Corte d'appello di Roma. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 32 L. 16 giugno 1927, n. 1766

    Per le sentenze del Commissario per la liquidazione degli usi civici il rimedio impugnatorio è il reclamo alla Corte d'appello di Roma, sezione speciale usi civici.

  • art. 111 Cost.

    Il ricorso straordinario per cassazione non è esperibile contro le sentenze commissariali in materia di esistenza, natura ed estensione dei diritti di uso civico.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    L'ulteriore importo è pari a quello previsto per il ricorso principale.

  • legge n. 228/2012, art. 1, comma 17

    Ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Le sentenze del Commissario per la liquidazione degli usi civici che decidono su esistenza, natura ed estensione dei diritti di uso civico sono impugnabili esclusivamente mediante reclamo alla Corte d'appello di Roma, sezione speciale usi civici.
  • Quando l'ordinamento prevede un rimedio impugnatorio speciale e tipizzato, il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. è inammissibile.
  • La proposizione di un mezzo di impugnazione inammissibile comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti temporali e normativi, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.