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Sentenza

Sentenza n. 1198/2026 - Brescia, Sezione 1

per l'annullamento - della comunicazione AGEA Regime quote latte “Ricalcolo del prelievo supplementare imputato” Prot. n. AGEA.AGA.2022.35378 Comunicazione: CP700-4485397-P notificata all'azienda agricola in data 06 ottobre 2022 con la quale Agea ha provveduto a ricalcolare il prelievo supplementare latte per il periodo 2002/03; - di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto compreso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso Agea ex art. 8 ter L.33/99 e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.

Giustizia amministrativa202201073

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione Agea di ricalcolo del prelievo supplementare per il periodo 2002/2003 e connesso aggiornamento del Registro Nazionale dei debiti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (agenzia amministrativa)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’azienda agricola ha impugnato la comunicazione Agea notificata il 6 ottobre 2022, con cui era stato ricalcolato il prelievo supplementare sul latte relativo all’annualità 2002/2003, nonché gli atti connessi, presupposti e conseguenti. Il ricalcolo era stato adottato da Agea in esecuzione di pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea nelle cause C-348/18, C-46/18 e C-377/19. Dal testo non risultano ulteriori motivi specifici di illegittimità articolati dalla ricorrente, poiché il giudizio è stato definito per la sopravvenuta perdita di effetto dell’atto impugnato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sull’intero ricorso. Nelle more del giudizio, l’art. 10-bis del d.l. n. 69/2023, introdotto dalla legge di conversione n. 103/2023 ed entrato in vigore l’11 agosto 2023, ha previsto una nuova rideterminazione del prelievo supplementare secondo parametri e modalità stabiliti dalla legge, disponendo inoltre che tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate da Agea prima dell’entrata in vigore della legge di conversione fossero prive di effetto e sostituite da quelle emesse secondo la nuova disciplina. Poiché la comunicazione impugnata era anteriore all’11 agosto 2023, Agea l’ha annullata con provvedimento del 25 novembre 2023 e l’atto era comunque divenuto privo di effetto ex lege. È quindi venuto meno l’interesse alla decisione sul merito dell’impugnazione. Le spese sono state compensate in ragione della risalenza della causa e della limitata attività difensiva svolta.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravviene una situazione idonea a soddisfare integralmente la pretesa azionata.

  • art. 10-bis d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103

    tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti

    Impone una nuova rideterminazione del prelievo supplementare secondo parametri e modalità legislativamente stabiliti e rende prive di effetto le comunicazioni di ricalcolo già notificate prima dell’11 agosto 2023, sostituendole con quelle adottate secondo la nuova disciplina.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

  • sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea nelle cause C-348/18, C-46/18 e C-377/19

    Costituiscono il presupposto dell’intervento di Agea per la rideterminazione del prelievo supplementare, senza che il testo riporti il contenuto specifico delle pronunce.

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio di annullamento, l’amministrazione annulla l’atto impugnato e una nuova disciplina legislativa ne stabilisce comunque la perdita di effetto, viene meno l’interesse alla decisione sul merito e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
  • Una disposizione sopravvenuta che renda prive di effetto le comunicazioni amministrative già adottate e ne imponga la sostituzione con nuovi atti determina il superamento dell’originario provvedimento impugnato, senza necessità di esaminarne i vizi dedotti.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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