Cassazione Civile, Ordinanza n. 29428/2024 del 14/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (danneggiato)
La controversia
La controversia nasceva da una domanda risarcitoria proposta da una società che gestisce una centrale termoelettrica di Augusta nei confronti della proprietaria della raffineria confinante, assumendo che l'inquinamento proveniente dall'impianto industriale avesse causato danni all'area su cui insiste la centrale. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda, ma con motivazione diversa: in via principale aveva ritenuto la preclusione per giudicato formatosi su una precedente sentenza tra le stesse parti, che aveva già accolto una domanda risarcitoria relativa al medesimo fatto dannoso; in subordine aveva ravvisato un illegittimo frazionamento del credito per avere la parte attrice chiesto in un separato giudizio il ristoro di ulteriori danni derivanti dal medesimo evento. In cassazione la ricorrente ha proposto sei motivi; il primo denunciava la nullità della sentenza per vizio della costituzione del giudice, sostenendo che il collegio era composto anche da una magistrata che in precedenza era stata autorizzata ad astenersi dal capo dell'ufficio, con violazione degli artt. 51 e 158 c.p.c. e dell'art. 111 Cost.; gli altri motivi non sono stati esaminati perché assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando che il giudice che abbia chiesto e ottenuto l'autorizzazione ad astenersi dal capo dell'ufficio è privo di legittimazione a comporre il collegio giudicante; la partecipazione di quel magistrato integra nullità della sentenza ai sensi degli artt. 51 e 158 c.p.c., senza necessità di ricusazione della parte. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi.
Norme richiamate
La pronuncia resa da un collegio composto da un giudice privo di legittimazione per pregressa autorizzazione all'astensione è nulla.
Il magistrato che abbia chiesto e ottenuto l'autorizzazione ad astenersi non può far parte del collegio; la sua partecipazione comporta nullità della decisione.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno della censura sulla corretta costituzione del giudice.
Utilizzato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza e violazione di legge.
Richiamato per affermare il rituale assolvimento degli oneri di specificazione e localizzazione degli atti e documenti.
Richiamato per gli oneri di deposito della documentazione a supporto del ricorso.
Indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso.
Massime di principio
- Il giudice che abbia ottenuto l'autorizzazione ad astenersi dal capo dell'ufficio difetta di legittimazione a partecipare al collegio che decide la causa, con conseguente nullità della sentenza.
- La nullità derivante dalla partecipazione al collegio di un giudice autorizzato ad astenersi non richiede che la parte interessata abbia previamente proposto ricusazione.
- Un'eventuale affermazione contenuta nella sentenza su un tema diverso non vale a sanare la nullità né a sostituire il necessario ed espresso provvedimento del capo dell'ufficio di revoca dell'autorizzazione all'astensione.
- Quando è accolto un motivo che comporta la cassazione della sentenza per vizio di costituzione del giudice, gli ulteriori motivi restano assorbiti.
Come è indicizzato
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