Cassazione Penale, Sentenza n. 41548/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di permesso premio. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 30-ter Ord. pen. sostenendo che la mancata revisione critica non può essere considerata di per sé requisito ostativo alla concessione del permesso e che il Tribunale ha basato il rigetto esclusivamente sull'assenza di ammissione del fatto, oltre a lamentare vizio di motivazione e incoerenza rispetto ad altri provvedimenti dello stesso Ufficio.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma perché riesamini l'istanza alla luce dei principi di diritto enunciati, colmando le lacune motivazionali. In particolare la Corte ha affermato che: il permesso premio richiede la verifica di tre presupposti (regolare condotta, assenza di pericolosità sociale, funzionalità del permesso); la mancata revisione critica non è di per sé ostativa ma può configurarsi come indice della pericolosità sociale solo se valutata nel contesto complessivo; non è richiesto che il detenuto confessi o ammessa pienamente tutti gli addebiti per ottenere il beneficio.
Norme richiamate
art. 30-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
Il permesso premio ha funzione pedagogico-propulsiva e premiale; la concessione richiede verifica della regolare condotta, assenza di pericolosità sociale e funzionalità del permesso. La mancata revisione critica non costituisce un requisito autonomo ostativo, ma può essere rilevante come indicatore della pericolosità sociale nell'ambito di una valutazione globale
Sentenza Corte Costituzionale n. 504 del 1995
sentenza Corte Costituzionale n. 504/1995
Richiamata per sottolineare la centralità del permesso premio come strumento del trattamento e della rieducazione del detenuto
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 1, n. 435 del 29/11/2023; Sez. 1, n. 26557 del 10/05/2023; Sez. 1, n. 8258 dell'8/2/2008; Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013)
varie pronunce della Corte di Cassazione richiamate nel testo
La Corte di Cassazione ha chiarito che la mancata o insufficiente avvio del processo di rivisitazione critica può assumere rilievo negativo solo se, nel quadro di un'analisi complessiva, concretizza un rischio attuale di recidiva; non è richiesto il completamento della rivisitazione né la confessione integrale per la concessione di benefici
Massime di principio
- La mancata ammissione del fatto o l'assenza di una completa revisione critica non possono, di per sé, escludere la concessione del permesso premio; devono essere valutate come possibile indice di pericolosità sociale solo nell'ambito di una valutazione complessiva della personalità e della condotta del detenuto
- Il giudice deve accertare e motivare specificamente i tre presupposti per il permesso premio: regolare condotta, assenza di pericolosità sociale e funzionalità del permesso; rifiuti motivazionali o valutazioni basate su un solo elemento determinano l'annullamento del provvedimento
- Non è richiesto che il detenuto confessi o si autoaccusi per essere considerato meritevole del beneficio; è sufficiente che il processo di revisione critica sia iniziato in modo significativo e che vi siano elementi oggettivi che riducano il rischio di recidiva
- In casi simili il giudice deve acquisire informazioni dal servizio sociale e dagli operatori penitenziari, valutare precedenti, pendenze, comportamento carcerario e le concrete modalità di fruizione del permesso (misure di vigilanza o accompagnamento), per formarsi un giudizio prognostico adeguato
- Se la motivazione si limita a enunciare l'immobilità della revisione critica senza analizzare gli altri elementi rilevanti, il provvedimento è vulnerabile e il ricorso va probabilmente accolto
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