Cassazione Civile, Ordinanza n. 07553/2023 del 15/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'avvenuta definizione agevolata della controversia e ha dichiarato cessata la materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193/2016, convertito con l. n. 225/2017. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 2757/44/2014. Nel corso del giudizio di legittimità ha poi depositato istanza di dichiarazione di estinzione per cessata materia del contendere, rappresentando di essersi avvalso della procedura di definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. 193/2016 e di avere effettuato il pagamento di quanto richiesto dall'ente impositore, con impegno a rinunciare al contenzioso pendente. La documentazione prodotta attestava la regolarità dei pagamenti necessari alla definizione agevolata.
Norme richiamate
È stata ritenuta applicabile la definizione agevolata come causa di cessazione della materia del contendere e di estinzione del giudizio, in presenza del pagamento di quanto dovuto e della documentazione attestante la regolarità dei versamenti.
Norma di conversione richiamata dalla Corte per dare copertura alla disciplina della definizione agevolata applicata al caso concreto.
Massime di principio
- La definizione agevolata della pretesa tributaria, quando risulti perfezionata nei termini previsti dalla legge e sia documentato il pagamento delle somme dovute, determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio pendente.
- In presenza di estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata della controversia, la Corte può disporre la compensazione delle spese.
- La verifica decisiva ai fini dell'estinzione è la dimostrazione in atti della regolarità dei pagamenti richiesti dalla procedura agevolata.
Come è indicizzato
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