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Ordinanza

Ordinanza n. 630/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500464

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del Tribunale di Reggio Calabria - Sezione Lavoro, indicata nel ricorso come sentenza n. 1974/2023, limitatamente al capo delle spese processuali soggette a distrazione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza nei confronti dell'ASP, chiedendo l'esecuzione del capo relativo alle spese processuali soggette a distrazione della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria - Sezione Lavoro. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso: l'atto introduttivo depositato il 2 settembre 2025 indica come oggetto la sentenza n. 1543/2023, emessa all'udienza del 30 settembre 2023, mentre l'atto notificato all'ASP il 1° settembre 2025 indica la sentenza n. 1974/2023, emessa all'udienza del 28 novembre 2023. La non corrispondenza tra atto notificato e atto depositato risulta dalla sezione "notifiche" del fascicolo processuale.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza. Rilevata d'ufficio la possibile inammissibilità del ricorso per difformità tra l'atto notificato alla resistente e quello successivamente depositato, ha assegnato alle parti cinque giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell'ordinanza, per depositare memorie limitate a tale unica questione. La decisione sulla domanda di ottemperanza è quindi rinviata all'esito del contraddittorio sulla questione di ammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Visto l’art. 73, co. 3, cod. proc. amm.

    Consente al giudice, quando rileva d'ufficio una questione rilevante ai fini della decisione non trattata dalle parti, di assegnare un termine per il deposito di memorie sulla questione; nel caso concreto è stato applicato per consentire il contraddittorio sulla possibile inammissibilità derivante dalla difformità tra atto notificato e atto depositato.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio, dopo il passaggio della causa in decisione, una questione potenzialmente decisiva e non previamente discussa dalle parti, deve assegnare un termine per memorie limitate a tale questione, nel rispetto del contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
  • La non corrispondenza tra l'atto introduttivo notificato alla parte resistente e quello successivamente depositato può porre una questione di ammissibilità del ricorso, da esaminare previa instaurazione del contraddittorio sulla difformità.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentale

Testo integrale

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