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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20684/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del tribunale del riesame che aveva accolto l'appello e disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca (diretta o per equivalente) nei confronti della società Fer Sud srl e, subordinatamente, nei confronti di D'Alessandro. Il ricorrente denunciava violazione della pronuncia delle Sezioni Unite (sent. 13783/2025, Massini), sostenendo che occorreva previamente accertare la reale esistenza di liquidità al momento della scadenza dell'obbligo di versamento dell'imposta e la sua permanenza sui conti della società, nonché l'eventuale utilizzo di tale liquidità per acquisti (al fine di stabilire la pertinenzialità del profitto). Quanto alla confisca per equivalente, il ricorrente sosteneva che essa è subordinata all'accertamento del nesso di derivazione del denaro dal reato in capo a lui.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. In via preliminare ha rilevato l'inammissibilità per carenza della procura speciale del difensore quando il ricorso era proposto anche in qualità di rappresentante legale. Limitatamente al ricorso proposto in proprio, la Corte ha ritenuto che il motivo non superi il vaglio di ammissibilità: ha confermato i principi già richiamati dalla giurisprudenza (e precisati dopo la sentenza delle Sezioni Unite), secondo cui, nei reati tributari dichiarativi, la confisca diretta è possibile qualora le somme dovute fossero già nella disponibilità dell'obbligato al momento della consumazione del reato (ossia quando resta un "risparmio di spesa" traducibile in vantaggio patrimoniale immediato). Il sequestro diretto finalizzato alla confisca non può eccedere i saldi attivi giacenti su conti bancari/postali al momento della scadenza del pagamento; la confisca per equivalente si applica solo in caso di irreperibilità del profitto (ovvero quando il sequestro diretto non è possibile). La Corte ha altresì affermato che la confisca per equivalente a carico della persona fisica autrice del reato assume natura punitiva. Ha disposto che, in fase di esecuzione del sequestro, il P.M. debba verificare il saldo attivo della società al momento della commissione dei reati e agire nei limiti di tale disponibilità, procedendo al sequestro per equivalente solo in caso di irreperibilità del profitto. Infine, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 - art. 10-ter

    Riferito al reato di omesso versamento dell'IVA; la Corte lo usa per qualificare il profitto come risparmio di spesa suscettibile di confisca se le somme erano nella disponibilità del contribuente al momento della consumazione.

  • Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 - art. 10-quater

    Riferito alla fattispecie di indebita compensazione; utilizzato nel quadro delle valutazioni sulla disponibilità finanziaria dell'ente e sulla possibilità di sequestro diretto rispetto alla confisca per equivalente.

  • Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 - art. 12-bis

    Norma che disciplina la confisca per equivalente; la Corte ne rileva la natura sanzionatoria quando applicata alla persona fisica e ne limita l'applicazione al caso di impossibilità del sequestro diretto del profitto.

  • Codice di procedura penale - art. 616

    Norma richiamata per l'onere delle spese a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Sentenza Sezioni Unite della Corte di cassazione - Massini

    Pronuncia richiamata dal ricorrente; la Corte di legittimità la considera per inquadrare la necessità di accertamenti circa la liquidità, ma ritiene che la sua portata non escluda i principi interpretativi già affermati dalla giurisprudenza precedente circa il sequestro sui saldi attivi e la distinzione tra risparmio relativo e assoluto.

  • Cassazione Penale, Sez. 3 - Del

    sent. n. 6287 del 28/10/2025, dep. 2026, Rv. 289469

    Decisione richiamata e confermata dalla Corte nella quale si affermano i principi sulla qualificazione della confisca diretta (quando il risparmio di spesa è già nella disponibilità dell'obbligato) e sulla natura punitiva della confisca per equivalente a carico della persona fisica.

  • Corte Costituzionale

    sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione ai criteri per l'irrogazione delle ammende o somme equitative; la Corte di cassazione la usa per motivare l'assegnazione, in via equitativa, della somma in favore della Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Prima di chiedere o sostenere un sequestro diretto finalizzato alla confisca per reati tributari, è necessario accertare e documentare la presenza di liquidità nella disponibilità dell'ente al momento della scadenza dell'obbligazione tributaria e la sua permanenza sui conti bancari o postali.
  • Il sequestro diretto finalizzato alla confisca non può eccedere i saldi attivi effettivamente giacenti sui conti bancari/postali della società al momento della scadenza per il pagamento dell'imposta; gli accertamenti sul saldo sono determinanti e vanno svolti in fase esecutiva se non emergono dagli atti.
  • La confisca per equivalente va disposta solo se il profitto (il risparmio di spesa) è irreperibile o non sequestabile direttamente; essa può essere applicata anche nei confronti della persona fisica autore del reato, avendo natura in parte punitiva.
  • In presenza di condotte in concorso per il profitto dell'ente, il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto nei confronti di uno o più autori, entro il limite dell'ammontare complessivo del profitto, evitando duplicazioni del vincolo.
  • Sul piano processuale, quando si agisce in rappresentanza della società è indispensabile la procura speciale a stanti i requisiti formali richiesti; la carenza di tale procura può determinare l'inammissibilità del ricorso.
  • La mancata effettuazione di indagini puntuali sulla liquidità da parte del P.M. negli atti di indagine non legittima automaticamente il rigetto della richiesta di sequestro da parte del Gip; tuttavia, in fase di esecuzione del provvedimento, dovranno essere verificati i saldi e operato il sequestro nei limiti risultanti.

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