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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16727/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano generici e non si confrontavano con la congrua motivazione della Corte d'appello sulla sussistenza del reato, sul dolo, sulla recidiva e sull'esclusione della particolare tenuità del fatto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva confermato la responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorrente lamentava, in sostanza, l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato, in particolare del dolo, e contestava la valutazione della recidiva e l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; tuttavia, secondo la Corte di cassazione, tali censure erano formulate in modo del tutto generico e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, né indicavano specifici vizi logici della decisione di merito.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Indicato come norma incriminatrice del reato contestato; la Corte richiama la congrua motivazione della sentenza di appello sulla sussistenza degli elementi costitutivi, incluso il dolo.

  • art. 131-bis c.p.

    Richiamato per escludere la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, esclusione ritenuta congruamente motivata dal giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a dedurre in modo generico l'insussistenza del reato o l'illogicità della motivazione, senza confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
  • Quando la decisione di merito abbia motivato in modo congruo sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, sul dolo, sulla recidiva e sull'esclusione dell'art. 131-bis c.p., la censura che non evidenzi specifici vizi logici non può trovare ingresso in cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiRecidivaParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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