Cassazione Penale, Ordinanza n. 16727/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano generici e non si confrontavano con la congrua motivazione della Corte d'appello sulla sussistenza del reato, sul dolo, sulla recidiva e sull'esclusione della particolare tenuità del fatto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva confermato la responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorrente lamentava, in sostanza, l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato, in particolare del dolo, e contestava la valutazione della recidiva e l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; tuttavia, secondo la Corte di cassazione, tali censure erano formulate in modo del tutto generico e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, né indicavano specifici vizi logici della decisione di merito.
Norme richiamate
Indicato come norma incriminatrice del reato contestato; la Corte richiama la congrua motivazione della sentenza di appello sulla sussistenza degli elementi costitutivi, incluso il dolo.
Richiamato per escludere la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, esclusione ritenuta congruamente motivata dal giudice di merito.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a dedurre in modo generico l'insussistenza del reato o l'illogicità della motivazione, senza confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- Quando la decisione di merito abbia motivato in modo congruo sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, sul dolo, sulla recidiva e sull'esclusione dell'art. 131-bis c.p., la censura che non evidenzi specifici vizi logici non può trovare ingresso in cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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