Cassazione Penale, Ordinanza n. 10401/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva già deciso la causa nel merito. L'unico motivo dedotto riguardava la pretesa illogicità e/o mancanza di motivazione e la violazione di legge in relazione all'art. 131-bis c.p., per il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La difesa sosteneva, in sostanza, che il giudice di merito avesse omesso o mal motivato il riconoscimento della particolare tenuità della condotta. La Corte rileva però che le censure riproponevano profili già esaminati e disattesi dal giudice di merito, il quale aveva negato il beneficio valorizzando le concrete modalità del fatto, la gravità della condotta, la presenza di un coltello a serramanico con lama in acciaio di 6 cm e l'intrinseca offensività della condotta contestata. Inoltre, il ricorso è stato ritenuto generico perché non esponeva aspetti concreti di particolare tenuità o di occasionalità della condotta idonei a fondare la causa di non punibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse non consentito in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di doglianze già vagliate dal giudice di merito, che aveva fornito una motivazione adeguata sul diniego dell'art. 131-bis c.p. Ha inoltre qualificato la censura come generica, poiché non correlata all'indicazione di elementi fattuali concreti idonei a sostenere la particolare tenuità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede la deduzione di elementi concreti del fatto e dell'occasionalità della condotta; il diniego motivato dal giudice di merito non è censurabile in cassazione con doglianze meramente riproduttive o generiche.
art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
Richiamato quale base normativa per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Richiamato quale base normativa per il giudizio di legittimità e per i limiti del motivo di ricorso.
Richiamato per la decisione sull'inammissibilità e le conseguenze economiche a carico del ricorrente.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si limitino a riprodurre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi con la motivazione impugnata.
- La censura contro il diniego dell'art. 131-bis c.p. deve essere specifica: non basta lamentare la mancanza di motivazione, ma occorre indicare elementi concreti del fatto e della condotta che possano sostenere la particolare tenuità e l'occasionalità.
- Quando il giudice di merito ha motivato il diniego della particolare tenuità valorizzando modalità concrete del fatto e la sua offensività, il ricorso che non si confronti con tali argomenti è inammissibile.
- La genericità del motivo di ricorso rende la censura inidonea a costituire un mezzo di critica argomentata della decisione impugnata.
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