Cassazione Penale, Sentenza n. 29086/2022 del 22/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Cuozzupe aveva proposto ricorso per cassazione lamentando che la Corte d'appello di Torino, pur essendosi pronunciata sul trattamento sanzionatorio, non aveva invece deciso sulla specifica istanza formulata con il terzo motivo di appello, ossia la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. In particolare, nell'atto di appello era stata espressamente chiesta la sospensione condizionale e la Corte territoriale ha omesso qualsiasi pronuncia al riguardo; non risultano nemmeno elementi dagli atti che provassero l'esistenza di ostacoli previsti dall'art. 164 cod. pen. che potessero giustificare la mancata motivazione
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla mancata decisione sulla sospensione condizionale della pena e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio sul punto. La Cassazione ha precisato che la mancata pronuncia in ordine alla sospensione condizionale comporta l'annullamento con rinvio, dato che la concessione implica valutazioni prognostiche e discrezionali sottratte al giudizio di legittimità; non è stata riconosciuta una motivazione implicita né la presenza di condizioni ostative previste dall'art. 164, comma 2, n. 1) e comma 4) cod. pen. che esonerino il giudice dall'obbligo di decidere
Norme richiamate
Norma penale di riferimento per il reato (detenzione e porto illegali di arma). Citata quale fondamento della condanna di merito pronunciata dai giudici di merito
"Sospensione condizionale della pena"
La Corte ricorda che la sospensione condizionale della pena è ammessa solo se il giudice presume che il condannato si asterrà dal commettere nuovi reati; l'accertamento è un giudizio prognostico discrezionale, che esula dal sindacato di legittimità. L'omessa pronuncia sul beneficio determina l'annullamento con rinvio, salvo che ricorrano specifiche condizioni ostative previste dal secondo e quarto comma
"Determinazione della pena"
Richiamato perché l'art. 164 rinvia all'art. 133 per le considerazioni sulle circostanze da tenere in conto; sottolinea il carattere discrezionale e valutativo dell'operazione di determinazione e dell'apprezzamento prognostico
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
Norma procedurale richiamata a proposito della requisitoria del Procuratore generale inviata in forma scritta ai sensi del citato articolo
Massime di principio
- Se l'imputato chiede espressamente la sospensione condizionale della pena, il giudice di appello è tenuto a pronunciarsi esplicitamente sulla richiesta; l'omessa pronuncia comporta annullamento con rinvio
- La decisione sulla sospensione condizionale è fondata su un giudizio prognostico discrezionale (art. 164 e art. 133 c.p.) che valuta anche elementi sopravvenuti e non è sindacabile in sede di legittimità oltre i limiti della motivazione
- Il giudice può non motivare il diniego solo se emergono condizioni ostative specifiche previste dall'art. 164 (es. secondo comma, n. 1 e quarto comma); in mancanza di tali condizioni, il diniego richiede adeguata motivazione
- Per il difensore: è importante formulare puntualmente e per iscritto la richiesta della sospensione condizionale e allegare argomentazioni e fatti rilevanti (comportamento, elementi di risocializzazione, aggiornamenti sopravvenuti) per agevolare la valutazione prognostica
- Per il giudice: se non sussistono condizioni ostative, occorre valutare e motivare esplicitamente la concessione o il diniego della sospensione condizionale, tenendo conto sia della situazione al momento della condanna sia di eventuali elementi sopravvenuti
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29016/2022 del 22/07/2022
- Sentenza penale · 22 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29017/2022 del 22/07/2022
- Sentenza penale · 22 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29018/2022 del 22/07/2022
- Sentenza penale · 22 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29019/2022 del 22/07/2022
- Sentenza penale · 22 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29021/2022 del 22/07/2022
- Sentenza penale · 22 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29023/2022 del 22/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →