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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05323/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata ha definito il procedimento con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, lamentando l'assenza di motivazione sulla possibile applicazione dell'art. 129 c.p.p., ossia sulla eventuale immediata declaratoria di cause di non punibilità. La Corte rileva però che, trattandosi di sentenza frutto di accordo tra le parti e pronunciata dopo la novella del 2017, il ricorso è ammesso soltanto per i motivi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; il vizio di motivazione dedotto non rientra tra essi ed il motivo è anche ritenuto generico e manifestamente infondato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto al di fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e comunque per manifesta infondatezza e genericità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    regola la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, che nel caso concreto è il provvedimento impugnato.

  • art. 129 c.p.p.

    la censura dell'imputato riguardava la mancata motivazione sull'eventuale immediata declaratoria di cause di non punibilità.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    il ricorso è stato trattato de plano in quanto impugnazione contro sentenza di patteggiamento pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena, escludendo il sindacato sul vizio di motivazione dedotto nel caso concreto.

  • art. 616 c.p.p.

    consente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata per giustificare la valutazione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente e tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; restano quindi estranei al sindacato di legittimità i vizi di motivazione non riconducibili a tali ipotesi.
  • Quando la sentenza impugnata è il risultato di un accordo tra le parti, non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in una contestazione della responsabilità o dell'impianto decisorio pattizio, salvo i limitati vizi deducibili dalla norma speciale.
  • Nel giudizio di legittimità contro il patteggiamento, la doglianza relativa alla mancata motivazione sull'art. 129 c.p.p. è inammissibile se formulata come censura sul merito o sulla motivazione, e non come deduzione rientrante nei motivi ammessi dalla disciplina speciale.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, ove emergano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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