Cassazione Penale, Ordinanza n. 34669/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza dell’11 luglio 2025 della Corte d’appello di Potenza, che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 336 c.p. Con il primo motivo, formulato in modo generico, ha contestato l’affermazione di responsabilità, sollecitando una rivalutazione o una lettura alternativa delle prove e riproponendo doglianze già esaminate dal giudice di merito. Con il secondo motivo ha denunciato carenza di motivazione sulla determinazione della pena, sostenendo che la pena base si discostasse sensibilmente dal minimo edittale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto diretto a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita nel giudizio di legittimità, e meramente ripetitivo di censure già disattese con argomentazioni giudicate corrette dalla Corte d’appello. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: contrariamente a quanto dedotto, la pena base era stata fissata nel minimo edittale e l’aumento per la continuazione era stato contenuto in un mese di reclusione. All’inammissibilità conseguono le statuizioni previste dall’art. 616 c.p.p.; il testo disponibile non ne specifica ulteriormente il contenuto.
Norme richiamate
il motivo relativo all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. — peraltro genericamente — è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità
La decisione riguarda la responsabilità per il reato previsto dall’art. 336 c.p., ma il passaggio citato attiene all’inammissibilità della richiesta di rivalutare le prove e non espone un’interpretazione degli elementi costitutivi del reato.
la pena base è stata determinata nel minimo edittale e l'aumento per la continuazione è stato contenuto in un mese di reclusione
La Corte considera l’aumento di un mese per la continuazione e rileva che la pena base era stata fissata al minimo edittale, escludendo così il presupposto fattuale della censura sulla motivazione della pena.
rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria d’inammissibilità comporta le conseguenze previste dall’art. 616 c.p.p.; il testo non ne specifica ulteriormente il contenuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile una censura che, sotto la veste di contestazione dell’affermazione di responsabilità, miri a ottenere una nuova valutazione o una lettura alternativa delle fonti probatorie.
- È inammissibile la doglianza che si limiti a riproporre profili già adeguatamente esaminati e disattesi dal giudice di merito con motivazione giuridicamente corretta.
- È manifestamente infondata la censura che denuncia un discostamento della pena base dal minimo edittale quando la pena base risulta fissata proprio nel minimo; l’aumento contenuto per la continuazione non dimostra, di per sé, la carenza di motivazione dedotta.
Come è indicizzato
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