Cassazione Penale, Ordinanza n. 32069/2025 del 26/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello. Dal testo emerge che il primo motivo denunciava un asserito legittimo impedimento del difensore per adesione all'astensione proclamata dagli organi di categoria, ma la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato perché il procedimento era trattato in forma scritta in appello, sicché tale impedimento non poteva essere fatto valere. Gli ulteriori motivi riguardavano la responsabilità, ma consistevano nella mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello e già disattese, senza una critica di legittimità specifica, con argomentazioni generiche e talora volte a invocare una pretesa legittima difesa o a giustificare l'illecito in base alla illiceità del favore richiesto. Altri motivi attaccavano il trattamento sanzionatorio, lamentando la mancata concessione delle attenuanti e della sospensione condizionale della pena, ma senza dedurre vizi di motivazione né illogicità manifeste, limitandosi a contestare nel merito la valutazione discrezionale dei giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sul legittimo impedimento del difensore nel procedimento d'appello trattato per iscritto; ha giudicato generici e ripetitivi i motivi sulla responsabilità, perché non articolati come vere censure di legittimità; ha considerato inammissibili anche le doglianze sul trattamento sanzionatorio, poiché rivolte a sollecitare una diversa valutazione di merito in assenza di contraddizioni o manifesta illogicità della motivazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
La trattazione scritta del procedimento in appello esclude che possa essere utilmente fatto valere il legittimo impedimento del difensore per adesione all'astensione di categoria.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione delle doglianze già formulate nei gradi di merito, se prive di una specifica critica alla decisione impugnata.
- Nel processo di appello trattato con modalità scritta, l'adesione del difensore all'astensione proclamata dagli organismi di categoria non integra un legittimo impedimento idoneo a paralizzare la trattazione.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio sono scrutinabili in cassazione solo nei limiti del controllo sulla motivazione; il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione discrezionale della pena, delle attenuanti e della sospensione condizionale quando la motivazione sia congrua e non manifestamente illogica.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non enucleano vizi di legittimità ma si limitano a contestare l'esito di merito della decisione impugnata.
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