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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43415/2022 del 15/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione che, in data 24/01/2022, aveva riconosciuto la continuazione tra reati già ritenuti in continuazione con una precedente ordinanza del 18/09/2019 (decisione passata in giudicato) e aveva determinato una pena complessiva diversa da quella già fissata. Si deduceva violazione dell'art. 649 c.p.p. e del principio del "ne bis in idem", perché il Giudice dell'esecuzione ha di fatto riesaminato e modificato decisioni già definitivamente decise senza nuovi elementi giustificativi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto applicabile, in via analogica alle ordinanze del giudice dell'esecuzione, il principio del "ne bis in idem" quando l'ordinanza costituisca l'unico strumento per eliminare un provvedimento precedente, e ha richiamato la nozione di "giudicato esecutivo" di cui all'art. 666, comma 2, c.p.p.: poiché il riconoscimento della continuazione era già stato deciso e la determinazione della pena era passata in giudicato, la nuova decisione sul medesimo profilo risultava inefficace e illegittima.

Norme richiamate

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente relativa ai mezzi di impugnazione avverso le ordinanze del giudice dell'esecuzione; la Corte ha ritenuto fondata la doglianza di illegittimità dell'ordinanza impugnata in relazione al divieto di riesame di questioni già definitivamente decise.

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare la portata del "giudicato esecutivo": il giudicato opera sulle questioni effettivamente decise e impedisce di riproporre le stesse questioni basate sugli stessi elementi. La Corte lo impiega per impedire che il giudice dell'esecuzione modifichi decisioni già passate in giudicato.

  • Principio del "ne bis in idem" (giurisprudenziale/Costituzionale/Internazionale)

    Applicato in via analogica alle ordinanze del giudice dell'esecuzione: non è ammesso che una nuova ordinanza riesamini e modifichi decisioni già esecutive sullo stesso fatto e contro la stessa persona, salvo nuovi elementi che giustifichino il riesame.

  • Giurisprudenza richiamata: Sez. 5, n. 34324 del 07/10/2020 (Regano, Rv. 280033)

    Precedente citato dalla Corte che conferma l'applicazione analogica del principio "ne bis in idem" alle ordinanze del giudice dell'esecuzione quando esse costituiscono l'unico strumento per eliminare un provvedimento precedente emesso per lo stesso fatto e contro la stessa persona.

Massime di principio

  • Una decisione del giudice dell'esecuzione che sia passata in giudicato (giudicato esecutivo) impedisce che lo stesso giudice riesamini la stessa questione in assenza di nuovi elementi: tentativi successivi di riconoscere la stessa continuazione o di determinare nuovamente la pena sono inammissibili.
  • Il principio del "ne bis in idem" può essere applicato analogicamente alle ordinanze del giudice dell'esecuzione per tutelare la finalità del giudicato esecutivo: non si può rimettere in discussione ciò che è stato già deciso e divenuto definitivo.
  • Se il giudice dell'esecuzione intende modificare una decisione precedente, è necessario che emergano elementi nuovi e idonei a giustificare il riesame; la sola volontà di ricalcolare la pena non è sufficiente.
  • Nel caso di decisioni contrastanti emesse dallo stesso giudice in momenti diversi, la soluzione è l'annullamento dell'atto successivo se quello precedente è definitivo; il rimedio processuale principale è il ricorso per cassazione richiesto dal pubblico ministero o dalle parti legittimate.
  • Prima di proporre o accogliere una nuova istanza di riconoscimento di continuazione o di determinazione della pena, verificare l'esistenza di precedenti ordinanze o sentenze passate in giudicato che abbiano già deciso le stesse questioni, per evitare nullità o annullamenti.
  • La distinzione tra questioni 'dedotte ed effettivamente decise' è centrale: possono essere riesaminate solo questioni diverse o fondate su elementi nuovi e non quelle già oggetto di giudicato esecutivo.

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