Cassazione Penale, Sentenza n. 43204/2024 del 27/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di convalida dell'arresto in esecuzione di mandato di arresto a fini estradizionali emesso dalle autorità bielorusse (11/07/2018) e applicazione della custodia cautelare in carcere. Il difensore ha dedotto: 1) violazione dell'art. 714, comma 3 c.p.p., perché la convalida sarebbe intervenuta in assenza delle condizioni per l'estradizione, posto che la normativa (art. 698, comma 1 c.p.p.) e fonti internazionali documenterebbero il rischio di violazioni dei diritti umani in Bielorussia; a tal fine sono stati prodotti rapporti (Parlamento europeo, Amnesty International); 2) inosservanza dell'art. 715, commi 1 e 2, lett. a) c.p.p., poiché mancherebbe la richiesta del Ministro della Giustizia e la domanda formale di estradizione dall'autorità bielorussa. Successivamente il difensore ha aggiunto motivi che riproducono i precedenti e ha evidenziato che la Corte di appello, con sentenza del 26/09/2024, ha poi dichiarato non sussistenti le condizioni per l'estradizione, rafforzando la tesi di illegittimità della convalida.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, perché la Corte di appello di Venezia, con sentenza del 26/09/2024, ha già accertato che non sussistono le condizioni per l'estradizione verso la Bielorussia. La Corte di Cassazione ha inoltre rilevato che il ricorrente non ha manifestato direttamente e in termini specifici la volontà di avvalersi di una pronunzia favorevole per chiedere la riparazione per ingiusta detenzione; perciò non sussiste interesse attuale e concreto a proseguire il gravame. Non è seguita condanna alle spese o sanzione pecuniaria in relazione alla dichiarazione di inammissibilità.
Norme richiamate
La norma è riferita nel contestare la legittimità della convalida dell'arresto se mancano le condizioni per la pronuncia favorevole all'estradizione; la Corte però non è entrata nel merito della violazione di tale norma perché il processo è divenuto privo di interesse.
Richiamata dal difensore come divieto di estradizione in presenza di fondato rischio di violazioni dei diritti umani. La Corte ha rilevato l'argomentazione ma non si è pronunciata nel merito a causa della sopravvenuta decisione di merito che ha escluso l'estradizione.
art. 715, commi 1 e 2, lett. a) c.p.p.
Invocata per sostenere la necessità della richiesta del Ministro della Giustizia/atto di impulso quale presupposto per l'esercizio di poteri coercitivi; la questione non è stata risolta dalla Cassazione per carenza di interesse.
Riferimento normativo collegato ai divieti di estradizione per trattamenti contrari ai diritti fondamentali; considerato negli argomenti difensivi ma non deciso dalla Corte di Cassazione.
Interpretato dalla Corte per affermare il principio dell'interesse attuale e concreto necessario per proporre ricorso: l'interesse deve permanere fino alla decisione e l'esito finale deve essere idoneo a rimuovere il pregiudizio denunciato.
Massime di principio
- Se, dopo la proposizione di un ricorso, sopravviene un provvedimento o un evento che elimina l'interesse concreto e attuale del ricorrente (es. sentenza di merito che annulla o elimina l'oggetto del gravame), il ricorso può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
- Per mantenere la rilevanza di un ricorso contro misure cautelari divenute inefficaci, il ricorrente deve dedurre specificamente e personalmente l'interesse futuro alla pronuncia (ad es. per ottenere riparazione per ingiusta detenzione); senza tale deduzione la Corte può ritenere venuto meno l'interesse.
- Nelle questioni estradizionali, le eccezioni relative al rischio di violazioni dei diritti umani (richiamando art. 698 e 705 c.p.p.) e l'eventuale assenza dell'atto di impulso ministeriale (art. 715) sono temi decisivi che vanno documentati e allegati tempestivamente agli atti; tuttavia, se la situazione di merito viene risolta in senso favorevole allo straniero prima della decisione di legittimità, la Corte di Cassazione potrebbe non pronunciarsi su tali questioni per inammissibilità.
- È utile, quando si impugna un provvedimento cautelare collegato a procedura di estradizione, dichiarare espressamente l'intenzione di utilizzare l'eventuale pronunzia favorevole per azioni successive (ad es. domanda di riparazione) qualora si voglia preservare l'interesse ad un giudizio di cassazione anche se la misura viene revocata o resa inefficace.
- Documentare con fonti autorevoli e aggiornate il rischio di trattamenti illegittimi nello Stato richiedente è essenziale nei ricorsi contro l'estradizione, ma la valutazione sul loro rilievo definitivo può essere riservata al giudice di merito; la Cassazione, ove manchi interesse, può non entrare nel merito di tali accertamenti.
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