Cassazione Penale, Ordinanza n. 24838/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per il reato contestato resta ferma, non essendo stato accolto alcun motivo di impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputato per resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorso per cassazione era affidato a un unico motivo articolato in più profili: sosteneva l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato, perché la condotta sarebbe stata inidonea a impedire l'attività del pubblico ufficio; deduceva inoltre la mancanza dell'elemento soggettivo; infine lamentava l'omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393 c.p. La Corte ha ritenuto tali censure aspecifiche, perché formulate in modo meramente assertivo e riproduttivo di questioni già esaminate e disattese dalla Corte di appello con argomenti giuridici corretti.
Norme richiamate
Norma incriminatrice per la quale era intervenuta la condanna in appello; la sentenza di legittimità non entra nel merito della sua configurabilità, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle censure.
Richiamato come causa di giustificazione invocata dalla difesa, ma ritenuta solo genericamente dedotta e già correttamente esclusa dal giudice di merito.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione le doglianze devono essere specifiche e confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata; la mera riproposizione di censure già esaminate e disattese integra aspecificità e può condurre all'inammissibilità.
- La deduzione dell'assenza dell'elemento oggettivo o soggettivo del reato deve essere sorretta da argomentazioni puntuali e non meramente assertive; in difetto, il motivo non è scrutinabile nel merito.
- La causa di giustificazione invocata in sede di legittimità deve essere sostenuta da censure concrete e autosufficienti; una deduzione generica non consente di superare la valutazione del giudice di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna di merito resta ferma e il ricorrente è tenuto alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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