Cassazione Civile, Ordinanza n. 19061/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato con regolamento di competenza l'ordinanza della corte d'appello che aveva sospeso, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., il giudizio da loro promosso contro la quantificazione e corresponsione dell'indennità dovuta dal comune per l'acquisizione sanante di alcuni immobili occupati senza titolo. La sospensione era stata disposta fino al passaggio in giudicato della sentenza resa in un separato giudizio, promosso dagli stessi attori, per il risarcimento dei danni da occupazione illegittima relativa ai medesimi beni. I ricorrenti hanno contestato la sussistenza dei presupposti della sospensione necessaria, sostenendo che i due giudizi avessero oggetto e natura diversi e che non vi fosse un rapporto di pregiudizialità in senso stretto. La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso, osservando che l'art. 295 c.p.c. richiede una relazione pregiudiziale idonea a produrre un vincolo di giudicato tra le due cause; nel caso concreto tale rapporto mancava perché il giudizio ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 ha natura indennitaria e riguarda un'unitaria attribuzione patrimoniale, mentre l'accertamento del pregresso illecito occupatorio non condiziona la definizione della domanda sull'indennizzo. La componente forfettaria collegata al mancato godimento del bene è solo uno degli elementi di calcolo della somma complessiva e non comporta duplicazione del medesimo danno.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza, ha cassato il provvedimento di sospensione emesso dalla corte d'appello e ha rimesso le parti dinanzi a quest'ultima, anche per la liquidazione delle spese del regolamento. Ha escluso la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. perché il giudizio sull'indennità da acquisizione sanante non dipende, in senso pregiudiziale stretto, dall'esito della causa risarcitoria relativa all'occupazione illegittima.
Norme richiamate
La sospensione necessaria del processo è ammissibile solo quando la decisione dipende dall'esito di un'altra causa avente efficacia pregiudiziale in senso stretto, cioè idonea a produrre un accertamento vincolante con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicata.
L'indennizzo per acquisizione sanante ha natura indennitaria e va considerato come un'unica attribuzione patrimoniale non scomponibile nelle diverse voci; la componente collegata al mancato godimento del bene rileva solo come elemento di quantificazione.
Massime di principio
- La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. presuppone una pregiudizialità tecnico-giuridica in senso stretto: la causa pregiudicante deve definire, con efficacia di giudicato, un elemento costitutivo o fondante della causa pregiudicata.
- Non ricorre sospensione necessaria quando i due giudizi hanno oggetto diverso e la decisione dell'uno non è destinata a vincolare, in termini di giudicato, la decisione dell'altro.
- Nel giudizio sull'indennizzo da acquisizione sanante, l'accertamento dell'illecito occupatorio pregresso non impedisce la decisione sulla spettanza e quantificazione dell'indennità, poiché la somma dovuta ha natura unitaria e indennitaria.
- La presenza di una componente forfettaria collegata al pregiudizio derivante dal mancato godimento del bene non trasforma l'indennizzo in un risarcimento autonomo né comporta duplicazione del medesimo danno.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18951/2023 del 05/07/2023
- ordinanza_civile · 5 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18952/2023 del 05/07/2023
- ordinanza_civile · 5 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18953/2023 del 05/07/2023
- ordinanza_civile · 5 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18956/2023 del 05/07/2023
- ordinanza_civile · 5 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18957/2023 del 05/07/2023
- ordinanza_civile · 5 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18958/2023 del 05/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →