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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32690/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fondazione)

La controversia

La lite riguarda un avviso di accertamento per omesso versamento di IMU relativa all'anno 2014, per immobili siti in Melegnano destinati a varie attività assistenziali, sanitarie e sociosanitarie in convenzione con la Regione Lombardia, tra cui una RSA, un CDI e servizi psichiatrici. La Corte tributaria di secondo grado aveva parzialmente accolto l'appello del Comune, confermando il tributo solo per gli immobili adibiti a RSA, CDI e ad alcune attività ritenute commerciali (ristorazione, parrucchiere, lavanderia, rivendita giornali, bar), con riduzione di sanzioni e interessi, e annullandolo per il resto. Il Comune, ricorrente principale, ha dedotto: violazione della normativa sull'esenzione IMU/ICI per avere riconosciuto l'agevolazione alle attività psichiatriche convenzionate; violazione dell'art. 2697 c.c. per errata ripartizione dell'onere della prova sulla non commercialità; omesso esame della dichiarazione dei redditi e di altri dati che proverebbero la natura commerciale delle attività; il contribuente, con ricorso incidentale, ha dedotto: omessa considerazione di un giudicato esterno favorevole su annualità precedenti; violazione della disciplina sull'esenzione per avere escluso il beneficio per RSA e CDI; omesso esame di fatti decisivi sulla misura delle rette, sul reinvestimento degli utili e sulla gratuità di alcuni servizi; ultrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la CTR valorizzato attività commerciali che, secondo la Fondazione, non erano state contestate nell'avviso; infine, violazione della normativa tecnica e regionale sulle unità sociosanitarie e sulla dichiarazione di immobili a uso misto. La Cassazione ha esaminato anzitutto il ricorso incidentale e ha respinto l'eccezione di giudicato esterno, affermando che il giudicato su annualità diverse non si estende automaticamente a fatti annuali variabili e che il requisito della non commercialità va accertato per ciascun anno. Ha poi rigettato nel merito sia il ricorso principale sia i restanti motivi incidentali, ritenendo corretta l'applicazione dell'esenzione solo per le attività psichiatriche gratuite e non per RSA, CDI e servizi commerciali; ha escluso l'ultrapetizione perché l'avviso di accertamento sul mancato versamento implicava già il mancato riconoscimento dell'esenzione; ha confermato che il contribuente deve provare in concreto la sussistenza dei requisiti dell'esenzione, compreso lo svolgimento con modalità non commerciali, e che per gli immobili a uso misto l'esenzione opera proporzionalmente solo se dichiarata nei modi previsti. Il ricorso è stato quindi rigettato e la sentenza impugnata è stata sostanzialmente confermata, con compensazione delle spese non ricavabile dal dispositivo nel testo fornito.

La decisione

La Corte ha qualificato il ricorso del Comune come principale e quello della Fondazione come incidentale; ha rigettato il primo motivo del ricorso incidentale sul giudicato esterno, affermando che le decisioni relative ad annualità diverse non vincolano automaticamente il giudice per l'anno 2014 quando l'accertamento riguarda requisiti di fatto da verificare di volta in volta. Ha poi ritenuto infondati i motivi del Comune e i restanti motivi della Fondazione, affermando che l'esenzione IMU per enti non commerciali richiede, oltre ai requisiti soggettivi e oggettivi, anche lo svolgimento con modalità non commerciali secondo la disciplina eurounitaria e regolamentare. Ha confermato l'esenzione per gli immobili destinati alle attività psichiatriche, perché il servizio era erogato senza costo per gli utenti e con copertura integrale regionale, quindi senza corrispettivo neppure simbolico; ha invece confermato la debenza dell'IMU per RSA, CDI e per gli spazi destinati a servizi intrinsecamente commerciali, rilevando che le rette applicate erano in linea con il mercato e che l'utilizzazione mista richiede la dichiarazione prevista dal regolamento. In definitiva, il ricorso è stato rigettato, con conferma della decisione di merito nei limiti indicati dalla CTR.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di esenzioni IMU/ICI per enti non commerciali, la prova della spettanza del beneficio richiede la coesistenza del requisito soggettivo dell'ente e del requisito oggettivo dell'attività svolta nell'immobile, con verifica concreta delle modalità non commerciali di esercizio.
  • Per le attività assistenziali e sanitarie in convenzione o accreditate, la mera appartenenza dell'ente al settore no profit e la circostanza che le tariffe siano predeterminate o fissate in sede pubblica non bastano da sole a escludere la natura economica dell'attività; occorre accertare se l'utenza sopporti solo una semplice partecipazione alla spesa o un corrispettivo, anche simbolico.
  • L'onere di dimostrare in concreto i presupposti dell'esenzione fiscale grava sul contribuente, mentre l'ente impositore non è tenuto a motivare analiticamente il mancato riconoscimento di ogni singola esenzione astrattamente invocabile.
  • L'avviso di accertamento delimita il thema decidendum del giudizio tributario; non vi è vizio di ultrapetizione se il giudice considera profili implicitamente connaturati alla contestazione dell'omesso o parziale versamento del tributo.
  • Il giudicato esterno in materia tributaria non si estende automaticamente a periodi d'imposta diversi quando l'accertamento concerne elementi di fatto o modalità di svolgimento dell'attività che devono essere verificati anno per anno e non hanno efficacia tendenzialmente permanente.
  • In caso di utilizzazione mista dell'immobile, l'esenzione può operare solo per la porzione destinata ad attività non commerciale e a condizione che il contribuente assolva gli specifici obblighi dichiarativi previsti dalla disciplina regolamentare.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

Testo integrale

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