Cassazione Civile, Ordinanza n. 04041/2026 del 23/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro subordinato tra un dipendente di banca e la società datrice. In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto che, nel periodo dall'1.1.2010 alla domanda, il lavoratore avesse svolto mansioni ascrivibili alla IV Area professionale, primo livello retributivo, sulla base del contratto integrativo aziendale della banca, condannando la società al riconoscimento del superiore inquadramento e al pagamento delle differenze retributive, oltre regolarizzazione contributiva; era invece stata rigettata la domanda risarcitoria per dequalificazione professionale. La Corte d'appello ha riformato la decisione sui punti relativi al superiore inquadramento e ha rigettato anche la domanda di demansionamento, ritenendo, da un lato, che il contratto integrativo aziendale non offrisse un parametro retributivo autonomo per la IV Area e, dall'altro, che mancasse la prova dello svolgimento delle mansioni superiori; quanto al dedotto demansionamento, ha escluso sia una totale inattività nel periodo presso la Direzione SIOP, sia un effettivo svuotamento di mansioni nel successivo periodo in filiale, in cui le attività di cassa erano comunque ricondotte alla III Area. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2103 c.c. per avere la Corte d'appello dato prevalenza al contratto collettivo nazionale sulla contrattazione integrativa aziendale nella determinazione delle differenze retributive; 2) violazione dell'art. 2103 c.c. per non avere proceduto all'accertamento e al raffronto tra mansioni concretamente svolte e mansioni contrattualmente descritte; 3) vizio motivazionale, omesso esame di elementi istruttori e violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. per avere negato lo svolgimento di mansioni superiori e il successivo demansionamento; 4) violazione dell'art. 2103 c.c. per avere valutato il demansionamento con riferimento a mansioni rivendicate come superiori anziché a quelle effettivamente svolte in precedenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non colpissero in modo specifico e pertinente la ratio decidendi della sentenza d'appello, fondata soprattutto sull'accertamento di fatto della mancata prova dello svolgimento di mansioni superiori. Ha inoltre osservato che la Corte territoriale non aveva affermato una generale prevalenza del CCNL sulla contrattazione integrativa, ma si era limitata a rilevare che il contratto aziendale non indicava il trattamento retributivo della IV Area e che il ricorrente non aveva indicato alcun parametro normativo idoneo a fondare il calcolo delle differenze. Quanto al demansionamento, la Cassazione ha condiviso l'impostazione secondo cui il giudizio di equivalenza va compiuto rispetto alle mansioni effettivamente svolte in precedenza e non rispetto a quelle solo rivendicate come superiori. Il lavoratore è stato condannato alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
la Corte ha rilevato che i motivi erano formulati in modo non specifico e non colpivano la ratio decidendi; il motivo ex n. 5 era inoltre prospettato in modo promiscuo e generico.
art. 36 Cost.
invocato dal ricorrente per sostenere la debenza di una retribuzione commisurata al superiore inquadramento, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
art. 2103 c.c.
la verifica del superiore inquadramento e del demansionamento richiede il raffronto tra mansioni effettivamente svolte e mansioni contrattualmente previste; nel caso concreto è stato ritenuto decisivo il difetto di prova delle mansioni superiori e, per il demansionamento, il confronto con le mansioni precedentemente svolte.
art. 2697 c.c.
richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione probatoria, ma la censura è stata reputata generica e non specifica.
artt. 115 e 116 c.p.c.
richiamati per contestare l'apprezzamento delle prove, ma senza una deduzione specifica di violazione dei canoni legali di valutazione.
art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio sul superiore inquadramento, la domanda non può essere accolta se manca la prova dello svolgimento delle mansioni superiori, poiché il difetto di tale prova preclude sia il riconoscimento dell'inquadramento sia le conseguenti differenze retributive.
- La censura di legittimità deve colpire specificamente la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; è inammissibile il motivo che si confronti solo con una delle rationes o che ne fraintenda il contenuto.
- La contrattazione integrativa può essere rilevante ai fini dell'inquadramento solo se consente di individuare anche il corrispondente trattamento economico o un parametro utile alla sua determinazione; in difetto, non è possibile liquidare differenze retributive sulla base di un conteggio privo di aggancio normativo.
- Nel giudizio di demansionamento, il confronto ai fini dell'art. 2103 c.c. va effettuato rispetto alle mansioni effettivamente svolte in precedenza e non rispetto a mansioni superiori solo pretese ma non dimostrate.
- Le doglianze di vizio motivazionale e di cattivo governo delle prove devono essere formulate con specificità, indicando le risultanze istruttorie decisive e il preciso errore logico-giuridico, altrimenti sono inammissibili.
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