Cassazione Civile, Ordinanza n. 20805/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Una società agricola aveva convenuto due persone fisiche chiedendo il rilascio di un fabbricato rurale concesso in comodato senza durata, deducendo sopravvenute esigenze dell'impresa agricola e il rifiuto dei comodatari di restituire il bene. I convenuti si erano difesi sostenendo di essere stati soci della società, di avere conferito l'immobile nel patrimonio sociale e di avere poi ceduto le quote a un terzo; avevano inoltre proposto in separato giudizio domanda di risoluzione del contratto di cessione delle quote per inadempimento dell'acquirente. Il Tribunale aveva sospeso il giudizio di rilascio ex art. 295 c.p.c., ritenendo pregiudiziale la causa sulla risoluzione della cessione delle quote. La società ha proposto regolamento di competenza sostenendo che non esistesse pregiudizialità giuridica tra i due giudizi, perché uno concerneva il rapporto di comodato con la società, l'altro la sorte del contratto di vendita delle quote tra altri soggetti.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento: ha ritenuto manifestamente fondato il motivo e ha escluso la pregiudizialità in senso tecnico tra la causa sulla risoluzione della vendita delle quote sociali e quella sul rilascio dell'immobile in comodato. Ha osservato che l'eventuale risoluzione della cessione delle quote avrebbe effetto solo sul rapporto partecipativo tra i soci e il terzo acquirente, mentre non inciderebbe sull'obbligo, gravante sui comodatari, di restituire il bene alla società comodante, soggetto giuridico distinto dai soci. Ha quindi ordinato la prosecuzione del giudizio sospeso e ha condannato i resistenti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La sospensione necessaria è ammessa solo in presenza di una pregiudizialità giuridica tra le cause; non basta un nesso di mera opportunità o di fatto.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
Massime di principio
- La sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. richiede un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico tra la causa pregiudicante e quella pregiudicata; un semplice collegamento fattuale o di opportunità non è sufficiente.
- La decisione su un contratto di trasferimento di partecipazioni sociali non incide, di per sé, sugli obblighi contrattuali assunti dalla società verso terzi, poiché la società è soggetto distinto dai soci e il mutamento della compagine sociale non travolge gli atti compiuti dalla società.
- Per valutare la pregiudizialità, occorre verificare se l'esito della causa asseritamente pregiudicante sia idoneo a produrre un effetto giuridico diretto sul rapporto dedotto nell'altra causa; se l'effetto è solo indiretto o riflesso, la sospensione non è giustificata.
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