Cassazione Civile, Ordinanza n. 09386/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un diniego di rimborso dell'IMU 2012 versata dall'agenzia territoriale per la casa al comune, relativa ad alloggi destinati all'edilizia sociale. L'ente ricorrente sosteneva di avere diritto all'esenzione IMU prevista per immobili destinati esclusivamente ad attività assistenziali/socio-ricettive non commerciali, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.lgs. 504/1992 e del d.m. 19 novembre 2012, n. 200. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR, in riforma, aveva accolto l'appello del comune e rigettato la domanda originaria. In Cassazione l'ente ha proposto ricorso per tre motivi, ma successivamente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato alla controparte.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenuta ritualmente notificata al controricorrente. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha altresì precisato che, in caso di rinuncia, il passaggio in giudicato della sentenza impugnata fa venir meno l'interesse del controricorrente a contrastare l'impugnazione e che le spese vanno compensate, perché il consolidamento della giurisprudenza che ha determinato la rinuncia è intervenuto nel corso del giudizio. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, perché tale previsione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
È richiamato come base normativa del preteso diritto all'esenzione IMU invocato dall'ente contribuente per immobili destinati ad attività sociali svolte con modalità non commerciali.
È richiamato quale fonte dei requisiti per l'esenzione tributaria invocata, in particolare quanto alla destinazione esclusiva dell'immobile ad attività rientranti tra quelle elencate.
La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente notificata/comunicata, determina l'estinzione del processo di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
È richiamato per la modifica che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale recettizio: non richiede accettazione della controparte, ma deve essere notificata alle parti costituite o comunicata ai loro difensori con visto per produrre l'effetto estintivo.
- Se la rinuncia al ricorso per cassazione è ritualmente eseguita, il giudizio si estingue e la sentenza impugnata passa in giudicato.
- In caso di rinuncia al ricorso, le spese possono essere compensate quando il venir meno dell'impugnazione sia riconducibile a un consolidamento giurisprudenziale maturato nel corso del giudizio.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione e non può essere esteso in via analogica.
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