Cassazione Penale, Ordinanza n. 29097/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Roma deducendo, in sostanza, vizi nell'accertamento della sottrazione dei beni e nel relativo apprezzamento del compendio probatorio. Le doglianze miravano a rimettere in discussione la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito, sostenendo implicitamente che l'esito dell'accertamento fosse erroneo. La Corte di cassazione ha tuttavia rilevato che tali censure riproponevano motivi già esaminati e disattesi in appello, risolvendosi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio mediante ricostruzioni alternative solo ipotetiche. È stato inoltre contestato, sul piano della querela, l'onere di prova contraria in ordine alla legittimazione a proporla da parte di chi avesse indicato la propria qualità societaria e il potere di rappresentanza dell'ente; sul punto la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito, osservando che nelle società in accomandita la fonte dei poteri rappresentativi discende dal codice civile e che l'art. 337, comma 3, c.p.p. non richiede la documentazione della titolarità di tali poteri.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi proposti fossero diretti soltanto a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, senza evidenziare reali vizi logici della motivazione della Corte di appello, la quale era stata giudicata congrua ed esaustiva. Quanto alla questione della legittimazione a proporre querela, la Corte ha ritenuto corretta la soluzione adottata in appello. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, determinata equitativamente.
Non impone la documentazione della titolarità del potere di rappresentanza dell'ente da parte di chi propone querela, quando la qualità societaria e il potere rappresentativo risultino indicati; la fonte dei poteri nelle società in accomandita discende dalle norme civilistiche.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto l'apparenza del vizio motivazionale, richiedano soltanto una nuova valutazione del fatto e del materiale probatorio già scrutinato in appello.
- Quando la motivazione della sentenza di merito è congrua, completa e priva di manifeste illogicità, il ricorso che si limiti a riproporre le stesse doglianze già disattese è inammissibile.
- In tema di querela proposta nell'ambito di un ente societario, la legittimazione del soggetto che agisce in rappresentanza può desumersi dalla qualità e dai poteri riconosciuti dall'ordinamento civile, senza che l'art. 337, comma 3, c.p.p. imponga una specifica produzione documentale della titolarità di tali poteri.
- La contestazione della legittimazione a proporre querela richiede una vera prova contraria, non essendo sufficiente una mera obiezione astratta o generica sulla rappresentanza dell'ente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28919/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28920/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28921/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28922/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28923/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28924/2025 del 06/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →