Sentenza del 15/03/2024 n. 90 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Verifica fiscale sugli anni 2006-2007: l'Amministrazione ha recuperato a tassazione i costi sostenuti dalla controllata B per la concessione di marchi alla BG, ritenendoli non inerenti/anti-economici ai sensi dell'art.109 c.5 TUIR (marchi 'decaduti' per non uso e spesa eccessiva), con conseguente riattribuzione di minori perdite alla società consolidante S. ex art.127 TUIR e irrogazione di sanzioni; le società contestavano la non applicabilità dei rilievi, la riferibilità dei costi all'attività d'impresa e la corretta applicazione del criterio del cumulo giuridico per le sanzioni.
La decisione
La Corte d'appello (giudice del rinvio) ha accolto l'appello delle società ricorrenti: ha ritenuto che l'Amministrazione abbia errato nel sindacare l'"utilità" dell'operazione invece della riferibilità/inerenza, ha valorizzato il contratto tra le parti e il regime di tassazione di gruppo (artt.117 ss. TUIR) secondo cui i costi della controllata si compensano con i ricavi della controllante, e ha annullato la pretesa tributaria; la questione sulle sanzioni è assorbita e le spese di giudizio sono compensate tra le parti.
Norme richiamate
La Corte ha ricordato che il criterio legale per la deducibilità riguarda competenza, inerenza e congruità; è escluso il sindacato sulla 'utilità' dell'operazione (valutazioni di opportunità/gestionali non sindacabili dal Fisco).
Riferimento al meccanismo con cui minori perdite della societa' consolidata venivano trasferite alla consolidante; la Corte ha tenuto conto degli effetti del consolidato nel valutare l'incidenza tributaria della posta contestata.
Principio della tassazione di gruppo: risultati delle controllate sono imputati alla controllante; ciò può neutralizzare l'impatto fiscale dei costi contestati nella valutazione complessiva del gruppo.
art. 12, comma 7, legge n. 212/2000
Richiamata nella fase istruttoria come eccezione procedurale sollevata in appello per la prescrizione/termini; il giudice di merito l'aveva ritenuta inammissibile quando sollevata per la prima volta in appello.
Riferimento al criterio del cumulo giuridico delle sanzioni: la Cassazione aveva rilevato errore nell'escluderne l'applicazione, richiamando che con una sola condotta possono concorrere diverse violazioni e relative sanzioni.
Massime di principio
- La verifica fiscale sulla deducibilità dei costi deve concentrarsi su competenza, inerenza e congruità della spesa rispetto all'attività d'impresa; non è consentito al Fisco sindacare l'"utilità" o l'opportunità gestionale della scelta imprenditoriale.
- In presenza di un contratto regolarmente stipulato, la determinazione contabile e fiscale delle obbligazioni deriva dalla volontà contrattuale: l'Amministrazione deve dimostrare che il rapporto contrattuale sia fittizio o volto all'evasione per negare la rilevanza fiscale.
- Nel regime di tassazione di gruppo (consolidato), i costi sostenuti da una controllata possono essere compensati dai ricavi imputati alla controllante; questo va considerato nel giudizio sull'effetto tributario degli oneri contestati.
- Se il Fisco sostiene che un costo è eccessivo o non inerente, è necessario che fornisca elementi tecnici e calcoli che dimostrino la misura dell'anomalia; mere affermazioni di anti-economicità non sono sufficienti.
- La scelta dei termini contrattuali rileva: chi invoca finalità di tutela (es. impedire l'uso del marchio da terzi) deve spiegare e giustificare clausole (es. esclusività); incoerenze tra le finalità difensive e i termini del contratto (es. concessione non esclusiva) indeboliscono la tesi del contribuente.
- Il cumulo giuridico delle sanzioni può trovare applicazione quando una sola condotta viola diverse norme; la sua esclusione richiede un'analisi motivata e non può essere assunta automaticamente per la presenza di soggetti diversi.
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